Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso universo del diritto processuale penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un punto fermo a garanzia dell’efficienza e della serietà del sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e l’insistenza su argomenti già vagliati possano condurre a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso, relativo a una condanna per estorsione, sottolinea l’importanza di formulare un ricorso che sia una critica argomentata e non una semplice riproposizione di difese precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di estorsione, come previsto dall’articolo 629 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la motivazione della sentenza di condanna, ritenendola inadeguata a fondare un giudizio di responsabilità penale. In particolare, il ricorrente metteva in discussione la valutazione delle prove che lo indicavano come concorrente nel reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto della valutazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso.
Le Motivazioni: la pedissequa reiterazione come causa del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici di legittimità hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto non fosse ammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati nel giudizio di appello. Tali argomenti erano stati puntualmente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale.
Secondo la Cassazione, i motivi del ricorso devono assolvere a una funzione critica specifica nei confronti della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze, ma è necessario evidenziare in modo preciso e argomentato i vizi logici o giuridici che inficerebbero la decisione di secondo grado. Nel caso di specie, i motivi sono stati qualificati come ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché mancavano di una vera e propria critica costruttiva, limitandosi a ripetere quanto già detto.
La Corte ha inoltre sottolineato come la sentenza d’appello avesse correttamente ritenuto l’imputato concorrente nel reato di estorsione, basando la propria decisione sulle risultanze probatorie emerse durante il processo.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono rivalutare i fatti. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per questo motivo, un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già sconfitte in appello, senza attaccare specificamente i punti della motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia serve da monito: la difesa tecnica deve concentrarsi sulla formulazione di censure nuove e pertinenti, che mettano in luce reali difetti della decisione, pena l’immediata chiusura del processo con conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello. Mancavano di specificità e non costituivano una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo specifico e argomentato la sentenza impugnata. Si limitano a una contestazione generica o ripetitiva, senza individuare vizi logici o giuridici precisi nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 568 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 568 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., non è deducibile pe fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto il COGNOME concorrente nell’estorsione sulla base delle risultanze probatorie);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025