Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta Motivi Generici
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando un ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti di specificità rigorosi. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi porti non solo a una sconfitta legale, ma anche a conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri di ammissibilità in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza che potesse mitigare le conseguenze della condanna, ma l’approccio scelto si è rivelato controproducente.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste (la sospensione della pena e l’attenuante), ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto le istanze del ricorrente, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica della struttura e del contenuto dei motivi di ricorso, evidenziando due vizi fondamentali.
In primo luogo, il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è stato definito ‘totalmente generico’. Questo significa che la difesa non ha articolato argomentazioni specifiche e pertinenti al caso di specie, limitandosi a una richiesta astratta e non supportata da elementi concreti che la giustificassero in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
In secondo luogo, il motivo sull’attenuante è stato giudicato inammissibile per due ragioni concorrenti:
1. Meramente riproduttivo: La difesa si è limitata a riproporre le stesse censure già presentate e adeguatamente valutate dai giudici di merito nei gradi precedenti, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della decisione d’appello.
2. Generico rispetto alla motivazione: Il ricorso non si è confrontato criticamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. In sede di Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie tesi, ma è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o viziata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, critici e puntuali. Essi devono ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento logico-giuridico, e non limitarsi a una sterile ripetizione di doglianze già respinte. La decisione serve da monito: un ricorso superficiale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per l’imputato, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, totalmente generici e, dall’altro, meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano le richieste specifiche del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1210 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1210 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22615/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’ad 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi all’omesso riconoscimento della sospensione condiziona della pena e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, dedotto in appello in modo totalmen generico, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, generico rispetto alla motivaz della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.