Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Corte di Cassazione quando i motivi presentati non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Il caso riguarda un individuo condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti che ha visto la sua impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali nel suo ricorso per cassazione:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. La contestazione sulla ritenuta recidiva.
Questi motivi miravano a ottenere una riduzione della pena inflitta nei gradi di merito. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte è stato netto e sfavorevole al ricorrente.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni fondamentali, che costituiscono un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione.
Ripetitività delle Censure
In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi proposti erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In altre parole, il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, senza aggiungere nuovi elementi di diritto o contestare specificamente le lacune logiche della decisione impugnata.
Genericità dei Motivi
In secondo luogo, e strettamente collegato al primo punto, il ricorso è stato ritenuto generico. I motivi non si confrontavano in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare con precisione l’errore di diritto o il vizio logico commesso dal giudice precedente, spiegando perché la sua decisione sarebbe errata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che, di fronte a motivi così formulati, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non attacca specificamente questi aspetti, ma si limita a riproporre doglianze già esaminate, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza di tale declaratoria non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e puntuali, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato. Evitare la mera ripetizione di argomenti già noti e concentrarsi su una critica mirata della motivazione impugnata è l’unica via per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte e avere una possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice riproposizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito e, dall’altro, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano in modo specifico.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
I motivi del ricorso riguardavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione relativa alla ritenuta recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1173 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1173 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22313/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche, alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perchè generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.