Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, specialmente quando i motivi appaiono generici e ripetitivi. Questo caso riguarda un’imputazione per riciclaggio e il diniego delle attenuanti generiche, due temi di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale. Secondo l’accusa, egli aveva compiuto operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di somme di denaro. La Corte d’Appello aveva identificato il reato presupposto, ovvero il delitto da cui proveniva il denaro, in una appropriazione indebita commessa da un’altra persona.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a due principali motivi:
1. Errata valutazione della responsabilità: Contestava la sua partecipazione al concorso nel reato presupposto, sostenendo un vizio di motivazione e un travisamento della prova da parte dei giudici di merito.
2. Illegittimità del diniego delle attenuanti generiche: Lamentava che la Corte d’Appello avesse ingiustamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza valutare adeguatamente gli elementi a suo favore.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. Analizziamo le ragioni punto per punto.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse già chiarito, con una motivazione logica e coerente, che la partecipazione dell’imputato al reato presupposto (l’appropriazione indebita) era esclusa, ma ciò non eliminava la sua responsabilità per il successivo reato di riciclaggio.
Tentare di sostenere una tesi diversa, come quella del furto quale reato presupposto, è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, su questo punto, è stato giudicato generico, aspecifico e volto a proporre una lettura alternativa dei fatti, non consentita in Cassazione.
Secondo Motivo: La Discrezionalità nel Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato il diniego sulla base di due elementi chiave:
– Le modalità della condotta, ritenute di particolare gravità.
– Il contegno processuale non collaborativo dell’imputato.
Questa motivazione è stata considerata sufficiente, logica e adeguata, rendendo la doglianza del ricorrente manifestamente infondata e, ancora una volta, ripetitiva.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce due lezioni cruciali per chi si approccia al giudizio di legittimità. In primo luogo, un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa della mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito. Il ricorso in Cassazione deve mirare a evidenziare vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà), non a sollecitare una rilettura dei fatti. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito; per contestarne il diniego, è necessario dimostrare un’assoluta mancanza di motivazione o una sua palese illogicità, non semplicemente dissentire dalla valutazione effettuata. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze di un’impugnazione priva dei necessari requisiti di ammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si fonda su motivi che sono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure se tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Per essere condannati per riciclaggio è necessario aver commesso anche il reato da cui proviene il denaro?
No. Come chiarito nel caso in esame, la Corte d’Appello ha escluso la partecipazione dell’imputato al reato presupposto (un’appropriazione indebita), ma lo ha comunque ritenuto responsabile per il successivo reato di riciclaggio, confermando che i due ruoli possono essere ricoperti da persone diverse.
Come può il giudice giustificare il rifiuto di concedere le attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi a favore o sfavore dell’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si basi in modo logico su elementi ritenuti decisivi, come la particolare gravità della condotta o il comportamento processuale non collaborativo dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 750 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 750 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta del motivazione per travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato presupposto di quello di riciclaggio contestatogli ai sensi degli artt. 110, 81, 648-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della sentenza impugnata sulla valutazione delle risultanze processuali e, precisamente, pag. 8, ove si esclude la partecipazione del COGNOME nel reato presupposto, identificando tale reato in una appropriazione indebita da parte COGNOME, sicché il ricorso appare sul punto del tutto aspecifico e generico avendo la Corte di appello escluso che il reato presupposto possa identificarsi nel furto come indicato dalla difesa), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l’illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso non consentito in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (si rinvia a pag. 9 della sentenza impugnata) in assenza di confronto con la motivazione del tutto logica della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato, giacché il giudice di merito adeguatamente fonda il proprio convincimento sulle modalità della condotta, connotate da particolare gravità, e sul contegno processuale non collaborativo del ricorrente, aderendo così alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.