Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione particolare alla specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’impugnazione che non centra il bersaglio, limitandosi a ripetere argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mera riproposizione delle stesse difese, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: La Condanna per Danneggiamento e l’Appello
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il delitto di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di impugnare la sentenza di primo grado. In sede di appello, la difesa si concentrava sulla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di danneggiare. A sostegno di questa tesi, venivano addotte argomentazioni relative allo stato psicofisico dell’imputato, inclusa la prova di una terapia a base di psicofarmaci a cui era sottoposto prima del suo ingresso in carcere.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino, dopo aver esaminato tali argomentazioni, le respingeva puntualmente, confermando la condanna. Non pago della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici di legittimità hanno immediatamente rilevato un vizio fondamentale: i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse identiche questioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte di merito, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
La Cassazione ha evidenziato come un ricorso, per essere ammissibile, debba assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica strutturata avverso la decisione impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o ripetere le proprie tesi. È necessario, invece, individuare i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e spiegarne le ragioni in modo specifico. In mancanza di ciò, i motivi del ricorso vengono considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, ovvero formalmente esistenti ma sostanzialmente vuoti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, non può cioè riesaminare i fatti come hanno fatto il Tribunale e la Corte d’Appello. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni di merito, senza confrontarsi criticamente con la decisione di secondo grado, chiede implicitamente alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che le è preclusa. Per questo motivo, la legge processuale esige la specificità dei motivi: il ricorrente deve indicare con precisione in cosa la sentenza d’appello abbia sbagliato, permettendo così alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto inutile, che non può essere esaminato nel merito.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e significative. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è essenziale formulare motivi di ricorso che siano nuovi, specifici e che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di vecchie argomentazioni è una strategia destinata al fallimento, che trasforma l’impugnazione in un atto puramente formale e privo di efficacia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “non specifici ma soltanto apparenti”?
Risposta: Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica, cioè quella di criticare in modo puntuale e ragionato la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre argomenti già trattati, risultando quindi privi di un reale contenuto critico idoneo a mettere in discussione la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42681 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 635 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata (anche con riguardo alla prova della sottoposizione di COGNOME a una terapia a base di psicofarmaci prima del suo ingresso in carcere), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il • esidente