Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e meramente riproduttivi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una persona per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). In seguito al primo grado di giudizio, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, diminuendo la pena inflitta. Nonostante questa riduzione, l’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio, ovvero la determinazione della pena.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali per un valido esame. La conseguenza diretta per la ricorrente non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato due difetti fondamentali nel ricorso:
1. Genericità: Le argomentazioni contro la pena applicata sono state formulate in termini generici, senza individuare vizi specifici e concreti nella sentenza della Corte d’Appello.
2. Ripetitività: Il motivo di ricorso era una mera riproduzione delle doglianze già presentate e, soprattutto, già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione corretta dal punto di vista giuridico e priva di contraddizioni logiche. Pertanto, riproporre le stesse questioni senza introdurre nuovi e pertinenti profili di illegittimità si traduce in un tentativo inefficace di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Il fatto che la pena fosse già stata ridotta in appello ha ulteriormente indebolito la posizione della ricorrente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una semplice terza possibilità per discutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e puntuali, evidenziando un errore di diritto o un vizio logico manifesto. Limitarsi a ripetere argomentazioni già disattese, senza contestare specificamente le ragioni del giudice precedente, conduce inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini generici e si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla quantità della pena?
La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della pena (trattamento sanzionatorio), che è una valutazione del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione su quel punto è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17903/NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove è stata altresì diminuita la pena applicata in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024