Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni specifiche. Quando queste mancano, il risultato è spesso una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo conferma la condanna ma aggiunge ulteriori sanzioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a questa conclusione. Analizziamo il caso per comprendere quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata sia in primo grado che in appello per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 del codice penale. L’accusa era di aver falsamente dichiarato lo smarrimento di un documento che, in realtà, aveva consegnato a una terza persona. I giudici di merito avevano ritenuto, sulla base delle modalità della condotta, che fosse da escludere una semplice dimenticanza da parte dell’imputata. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la donna proponeva ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi presentati dalla difesa, rigettandoli entrambi e dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Il Primo Motivo: Un Tentativo di Rivedere il Merito
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge, sostenendo di dover essere assolta. La Cassazione ha prontamente qualificato questa doglianza come ‘rivalutativa’ e ‘manifestamente infondata’. In pratica, l’imputata non stava evidenziando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento della Corte d’Appello, ma stava chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e giungere a una conclusione diversa. Questo compito, tuttavia, è precluso al giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di fungere da terzo grado di giudizio sul merito.
Il Secondo Motivo: La Ripetizione delle Stesse Argomentazioni
Il secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato un vizio fatale: le argomentazioni erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I motivi sono stati definiti ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di svolgere una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni per cui sono state rigettate in precedenza rende il motivo di ricorso vuoto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di Cassazione: il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre argomenti già vagliati. L’appello alla Suprema Corte deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che inficiano la decisione precedente. In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Cassazione. La conseguenza diretta di questa carenza è la declaratoria di inammissibilità, che chiude definitivamente il caso.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro. La redazione di un ricorso efficace richiede quindi non solo la conoscenza del diritto sostanziale, ma anche una profonda comprensione delle regole procedurali e dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Evitare la genericità e la mera ripetizione è il primo passo per un’azione legale che abbia concrete possibilità di successo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici: il primo tentava una rivalutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità, mentre il secondo era una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente rivalutativo’?
Significa che la parte chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare e dare una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell’imputata, è rivalutativo delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni in fatto immuni da vizi della sentenza che hanno fondato il giudizio di penale responsabilità (p.1: le modalità della condotta escludono che la imputata al momento della denuncia non ricordasse che il documento non era stato smarrito quanto piuttosto consegnato a COGNOME).
Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p.2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consicre este ore