Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il concetto di ricorso inammissibile è fondamentale nel nostro sistema processuale, poiché funge da filtro per evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni pretestuose o non correttamente formulate. Analizziamo come i giudici siano giunti a tale conclusione in un caso di esercizio abusivo della professione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato sia in primo grado dal Tribunale di Padova che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia per i reati di falsità materiale (art. 482 c.p.) ed esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali: contestava la logicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza del reato di esercizio abusivo e lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non ha comportato una nuova valutazione dei fatti, ma unicamente un controllo sulla validità dei motivi presentati. Di conseguenza, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica dei motivi di ricorso, ritenendoli entrambi privi dei requisiti minimi per essere esaminati nel merito.
Primo Motivo: La Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato, è stato considerato una pedissequa reiterazione di argomenti già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di tale critica, il motivo è stato considerato non specifico e solo apparentemente fondato, quindi inammissibile.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi per negare le attenuanti generiche. A tal proposito, è stato richiamato un principio consolidato della giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. La valutazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta corretta e insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare motivi specifici, che individuino vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non si limitino a riproporre argomenti di fatto già valutati. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente, evidenziando l’importanza di un’attenta e professionale redazione dell’atto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure se sono manifestamente infondati.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 482 cod. pen. e 348 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta l’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ex art. 348 cod. pen. è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare, pag. 4 cap. 2.1) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.5 cap. 3.1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consitTre est GLYPH re