Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre la Corte esamina nel dettaglio le ragioni dell’imputato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi di appello vengono respinti senza nemmeno essere discussi nel merito. Questa decisione evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche, nuove e concrete per sperare in una revisione della condanna.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La condanna riguardava il reato previsto dall’articolo 335 del codice penale. L’imputato basava il suo ricorso su tre argomenti principali:
1. Errata valutazione del dolo: Sosteneva che i giudici avessero sbagliato nel ritenere provata la sua intenzione di commettere il reato.
2. Mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena: Lamentava la negazione di questo beneficio, che avrebbe sospeso l’esecuzione della condanna.
3. Estinzione del reato per prescrizione: Affermava che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato fosse ormai trascorso.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili, fornendo una motivazione distinta per ciascuno. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Motivo 1: La Mera Ripetizione delle Censure
Il primo motivo, relativo alla sussistenza del dolo, è stato giudicato inammissibile perché considerato ‘meramente riproduttivo’. In pratica, l’imputato si era limitato a ripresentare le stesse obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità o argomentazioni giuridiche innovative. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Motivo 2: La Genericità sulla Sospensione della Pena
Anche il secondo motivo è stato bocciato. La Corte ha sottolineato la sua ‘genericità’, in quanto il ricorrente non aveva indicato alcun elemento concreto e specifico che potesse giustificare la concessione della sospensione condizionale della pena. Non basta lamentare il mancato riconoscimento di un beneficio; è necessario argomentare in modo puntuale, evidenziando quali circostanze (come la buona condotta, l’assenza di precedenti, etc.) avrebbero dovuto portare a una decisione diversa.
Motivo 3: La Prescrizione Non Rilevante in caso di ricorso inammissibile
Infine, la Corte ha respinto l’argomento sulla prescrizione. I giudici hanno chiarito che, a causa delle sospensioni dei termini previste dalla legge (nello specifico, la L. 103/2017), il reato non era ancora prescritto al momento della sentenza d’appello. Hanno inoltre aggiunto un principio fondamentale: anche se la prescrizione fosse maturata dopo tale data, essa non avrebbe avuto alcun rilievo, dato che il ricorso era inammissibile. Un ricorso inammissibile, infatti, non permette di far valere cause di estinzione del reato maturate successivamente all’ultima sentenza di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità è una sanzione processuale per i ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, come la specificità, la pertinenza e la non ripetitività dei motivi. L’obiettivo è evitare un uso strumentale dell’impugnazione, garantendo che la Corte di Cassazione si concentri solo su questioni di legittimità reali e fondate. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000) rafforza questo principio, sanzionando il ricorrente per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna. È indispensabile che i motivi del ricorso siano formulati in modo tecnicamente ineccepibile. Essi devono attaccare vizi di legge specifici della sentenza impugnata e non possono limitarsi a una generica contestazione dei fatti o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate. In assenza di tali requisiti, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato meramente ripetitivo?
Un motivo di ricorso è considerato ‘meramente riproduttivo’, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi elementi di diritto.
Perché la Corte ha ritenuto generico il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena?
La Corte lo ha ritenuto generico perché il ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto e specifico che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare per concedere il beneficio. La semplice richiesta, priva di argomentazioni dettagliate, non è sufficiente.
In caso di ricorso inammissibile, la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d’appello ha qualche effetto?
No. Secondo la Corte, se un ricorso è dichiarato inammissibile, l’eventuale maturazione della prescrizione dopo la data della sentenza impugnata diventa irrilevante e non può essere dichiarata per estinguere il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17294/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 335 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, in partico sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure g adeguatamente valutate, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato indicato nessun elemento in concreto idoneo ad essere valorizzato al fine dell’ulteriore riconoscime dell’invocato beneficio, e, quanto, al terzo, perché, pur volendo ragionare con l’imputat v termine – comunque non decorso in ragione delle sospensiontpreviste dalla legge n. 103 del 2017- sarebbe perento dopo la pronuncia della sentenza impugnata e /quindi, rispetto ad un ricorso inammissibile, non assume rilievo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.