Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Non Bastano
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo portare a una conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. L’ordinanza analizza un caso di condanna per spendita di monete false (art. 455 c.p.), evidenziando i requisiti fondamentali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava una serie di presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si articolava su tre punti principali:
1. Violazione di legge sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.): La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente valutato le prove a carico dell’imputata.
2. Mancata concessione delle attenuanti: Si contestava la carenza di motivazione riguardo al diniego sia delle circostanze attenuanti comuni (art. 62 n. 4 c.p.) sia di quelle generiche.
3. Mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.): Si deduceva un vizio di motivazione anche su questo punto.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché ogni singolo motivo è stato giudicato inadeguato.
Primo Motivo: La Semplice Reiterazione delle Argomentazioni
La Corte ha subito notato che il primo motivo non era altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le stesse doglianze. Il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti, e non limitarsi a ripetere ciò che è già stato detto. Motivi di questo tipo sono considerati non specifici, ma solo apparenti.
Secondo Motivo: La Motivazione Sufficiente sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha chiarito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti. I giudici di merito avevano fatto riferimento a specifici “indici di natura personale e fattuale” che giustificavano il diniego del trattamento di favore. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi per la sua scelta.
Terzo Motivo: L’Eccessiva Genericità
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, è stato liquidato come “del tutto generico”. Un motivo di ricorso deve essere specifico e indicare chiaramente quale sia l’errore commesso dal giudice precedente. Una lamentela vaga e non circostanziata non può essere presa in considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per questo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a riproporre questioni di fatto già valutate. La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi presentati hanno condotto inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la formulazione di critiche generiche non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, la persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una chiara dimostrazione che un ricorso non adeguatamente strutturato rappresenta solo un’ulteriore spesa e la definitiva chiusura del procedimento.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non era una critica argomentata alla sentenza d’appello, ma una semplice e pedissequa reiterazione di motivi già dedotti e puntualmente respinti nel precedente grado di giudizio, risultando quindi non specifico ma solo apparente.
In base a quale principio la Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti?
La Corte ha seguito il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non deve analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, come avvenuto nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 5/11/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.455 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge in relazione all’art.192 cod. proc. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su moti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla Corte di merito (si veda, in merito, p.3 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta carenza di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4 cod. pen, e dell circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano, sul punto, pp.3-4 del provvedimento impugnato), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso – che deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – è del tutto generico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025.