Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un nuovo esame della propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, evidenziando gli errori da evitare nella redazione di un atto di impugnazione.
Il caso in esame riguarda due soggetti condannati in appello per il reato di estorsione, i quali hanno presentato ricorso per Cassazione. Vediamo come la Suprema Corte ha analizzato e respinto le loro doglianze.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di L’Aquila per estorsione (art. 629 c.p.), hanno deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. I loro ricorsi si basavano principalmente su due ordini di motivi:
1. La presunta scorrettezza della motivazione con cui era stata affermata la loro responsabilità penale.
2. La contestazione delle decisioni relative al trattamento sanzionatorio, ovvero l’eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno dei motivi proposti potesse superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza, la Settima Sezione Penale ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. L’esito negativo è dipeso interamente dalla modalità con cui i ricorsi sono stati formulati.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile?
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti fondamentali sulla tecnica redazionale dei ricorsi.
Per il primo ricorrente, i motivi sono stati giudicati:
* Generici e non specifici: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in appello, senza instaurare un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Non basta dissentire, occorre spiegare perché la decisione del giudice precedente è errata in diritto o manifestamente illogica. L’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione appellata e quelle del ricorso porta, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., a un ricorso inammissibile.
* Non consentiti in sede di legittimità: La contestazione sull’eccessività della pena è stata respinta perché la quantificazione della sanzione è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello, ma solo verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge (artt. 132 e 133 c.p.) e con una motivazione congrua, come avvenuto nel caso di specie.
Anche per il secondo ricorrente, il ricorso inammissibile è stato motivato da vizi simili:
* Pedissequa reiterazione: Il primo motivo è stato definito come una mera e “pedissequa” ripetizione di quanto già dedotto in appello, senza una critica argomentata della sentenza. Questo rende il motivo solo apparentemente specifico, ma in realtà privo della sua funzione tipica.
* Manifesta infondatezza: La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità. La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi per giustificare il diniego.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce principi cruciali per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Innanzitutto, è essenziale evitare la semplice riproposizione dei motivi d’appello. Il ricorso deve contenere una critica specifica, puntuale e argomentata della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità. In secondo luogo, è fondamentale distinguere tra questioni di fatto (non riesaminabili in Cassazione) e questioni di diritto. Contestare l’entità della pena o il giudizio sulle attenuanti è possibile solo se la motivazione del giudice di merito è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria, non se si è semplicemente in disaccordo con la valutazione effettuata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale della sentenza impugnata. Inoltre, alcune questioni, come la quantificazione della pena, non sono riesaminabili in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In sede di Cassazione non è possibile contestare l’entità della pena se non per vizi di legge o per una motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non semplicemente perché la si ritiene eccessiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati nel giudizio di appello e già respinti dal giudice, senza sviluppare una critica specifica contro le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Questa modalità rende il motivo non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24927 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato d all’art. 629 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti c ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nel parte in cui desume la penale responsabilità dell’imputato dalla lettura delle deposiz testimoniali delle parti offese, nonché dalle risultanze della perizia calligrafica in atti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena n consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argonnentativ giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenu decisivi o rilevanti, tra i quali le modalità della condotta, la non esiguità del danno patr arrecato e la personalità dell’imputato;
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contest correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato d all’art. 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meri pagine 4 e 5, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione a pagina 6 esente da evidenti illogicità, an considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudi di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai mot nuovi proposti 1’11 maggio 2024 ai sensi dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidepte