Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi specifici, evitando di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori procedurali possono esserne fatali.
Il Caso: Appello per Furto Aggravato
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato in concorso, ha presentato ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due:
1. Carenza di prova: A suo dire, mancava la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua partecipazione al reato.
2. Mancata prevalenza delle attenuanti: Contestava la decisione della Corte d’Appello di non aver considerato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.
L’imputato chiedeva, quindi, l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e ha chiuso le porte a ogni ulteriore discussione nel merito.
Perché un Ricorso Inammissibile Viene Respinto? La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come i motivi presentati non fossero ammissibili in sede di legittimità. Secondo i giudici, i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
In pratica, l’appellante non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato dal punto di vista giuridico, ma si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti. Questo approccio, come ribadito dalla Corte, non è consentito nel giudizio di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Analizziamo i punti chiave della motivazione.
Sulla Specificità dei Motivi
Il primo punto cruciale riguarda la natura del ricorso. La Cassazione ha ribadito che i motivi devono contenere una critica specifica alla decisione impugnata. Non basta ripetere le argomentazioni della difesa; è necessario individuare i vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) presenti nella sentenza d’appello e argomentare in modo specifico il perché tale decisione sia errata. La mancanza di questa analisi critica rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Sulla Prova della Responsabilità
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello sulla responsabilità penale era logica e ben fondata. L’identificazione dell’imputato non si basava solo sul fatto che fosse il compagno dell’intestataria del veicolo usato per il furto, ma su elementi di prova concreti come le riprese delle telecamere di sorveglianza e le fotografie scattate dalla Polizia Giudiziaria. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici.
Sulla Valutazione delle Circostanze
Anche il secondo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato respinto. La Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale giudizio sfugge al controllo di legittimità se non è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti, valorizzando il fatto che l’imputato avesse agito in concorso con un soggetto già gravato da precedenti specifici. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non censurabile in Cassazione.
Conclusioni: Come Evitare un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un approccio rigoroso. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale:
1. Evitare la mera riproposizione dei motivi d’appello: Il ricorso deve contenere argomenti nuovi o, quantomeno, una critica strutturata alla motivazione della sentenza impugnata.
2. Focalizzarsi sui vizi di legittimità: La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Le censure devono riguardare errori di diritto o palesi illogicità della motivazione.
3. Argomentare in punto di diritto: Ogni motivo deve essere supportato da specifiche ragioni giuridiche e riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, riproducevano censure già respinte in appello e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge per il giudizio di legittimità.
Come è stata provata la responsabilità dell’imputato secondo i giudici?
La responsabilità dell’imputato è stata ritenuta provata non solo perché era il compagno dell’intestataria dell’auto usata per il furto, ma soprattutto sulla base di elementi concreti come le riprese delle telecamere di sorveglianza e le fotografie scattate dagli operatori di Polizia Giudiziaria.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti?
La Corte d’Appello ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche con una motivazione ritenuta logica e corretta, basata sulla circostanza che l’imputato avesse agito in concorso con un altro soggetto già gravato da una serie di condanne per reati specifici. Questa valutazione discrezionale del giudice di merito non è stata considerata arbitraria o illogica dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in punto di affermata responsabilità penale per il reato di furto aggravato in concorso di cui all’imputazione, mancando a suo avviso la prova oltre ogni ragionevole dubbio della commissione dello stesso e con il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1 Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare facendo riferimento all’individuazione dell’imputato avvenuta con riprese delle telecamere di sorveglianza nel luogo di commissione del fatto e con le fotografie effettuate giorni dopo dagli operatori di P.G. (cfr. sul punto pag. 2 ove, dunque, si smentisce la tesi difensiva secondo cui l’identificazione del COGNOME sarebbe avvenuta esclusivamente in quanto lo stesso era il compagno di COGNOME NOME, intestataria dell’auto da cui sono scesi gli autori del furto).
2.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, l’imputato ha agito in concorso con un soggetto già gravato da una serie di condanne per reati specifici e che, per tali ragioni, non ha ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 de11 1 8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024