Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e la capacità di individuare vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, un delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla validità dei motivi addotti dal ricorrente, giungendo a conclusioni nette per entrambi.
Contestazione della Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso mirava a censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione di responsabilità. Il ricorrente contestava l’attendibilità delle dichiarazioni di un testimone, che aveva affermato di averlo visto cedere la sostanza stupefacente. La Corte di Cassazione ha liquidato tale motivo come ‘generico e riproduttivo’. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva le dichiarazioni del tutto genuine, e il ricorso si limitava a riproporre la stessa questione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Trattamento Sanzionatorio e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo verteva sul trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza, definendola ‘manifestamente infondata’. La Corte d’Appello, infatti, non solo aveva giustificato l’entità della pena in relazione alla confermata recidiva specifica dell’imputato, ma aveva addirittura operato una riduzione della stessa, accogliendo un motivo di gravame relativo all’elisione dell’aumento per la continuazione tra i reati di detenzione e cessione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito; la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove (come l’attendibilità di un testimone), a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte in appello, senza individuare un preciso vizio di legge, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Allo stesso modo, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la pena è illegale o se la sua quantificazione è supportata da una motivazione inesistente o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la motivazione era presente, logica e teneva conto di elementi specifici come la recidiva, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario uno studio approfondito della sentenza di secondo grado per individuare specifici vizi di legittimità o difetti di motivazione gravi ed evidenti. In mancanza di tali elementi, il rischio di un ricorso inammissibile è altissimo. Le conseguenze non sono solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, come la somma di tremila euro disposta in questo caso in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte generici e riproduttivi di questioni già decise, e in parte manifestamente infondati, non riuscendo a individuare vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e riproduttivo’?
Significa che il motivo non muove una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza d’appello, ma si limita a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME Emiliano
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitt di cui all’art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 è generico e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come certamente genuine si rivelassero le dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva affermato di aver visto il ricorrente consegnare lo stupefacente al terzo;
rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo il Collegio di merito spiegato, proprio in occasione della confermata recidiva specifica, l’adeguatezza della pena in concreto ridotta, in accoglimento di specifico motivo di gravame, per l’elisione dell’aumento operato in ordine alla continuazione (detenzione e cessione di sostanza stupefacente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.