Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente riproporre le proprie ragioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Stato di Necessità e Altre Istanze
L’imputato basava il suo ricorso su tre argomenti principali:
1. Omessa valutazione dello stato di necessità: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe considerato adeguatamente la scusante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), che avrebbe potuto giustificare la condotta dell’imputato.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il reato commesso fosse di minima gravità.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Infine, si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro e lineare le ragioni della sua decisione, fornendo indicazioni preziose sulla corretta redazione di un ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che tutti i motivi proposti fossero:
* Meramente ripropositivi: Le doglianze non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già presentate e valutate nell’atto di appello. In pratica, la difesa si è limitata a ‘copiare e incollare’ i vecchi argomenti senza aggiungere nuovi elementi critici.
* Generici e non specifici: Il ricorrente non si è confrontato con le puntuali motivazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva spiegato perché lo stato di necessità non fosse applicabile (mancavano i requisiti di immanenza, indilazionabilità e cogenza del pericolo) e perché le altre istanze dovessero essere respinte. Il ricorso, invece di contestare punto per punto tali argomentazioni, le ha ignorate, rendendo le proprie critiche generiche e inefficaci.
In sostanza, un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. Deve, invece, essere un’analisi critica e specifica delle ragioni fornite dal giudice precedente, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi logici.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve costruire un’argomentazione che dialoghi criticamente con la decisione che intende contestare. Ignorare le motivazioni del giudice precedente o riproporre acriticamente le stesse difese conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. La lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso mirato, specifico e tecnicamente argomentato.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni dettagliate della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti per invocare lo stato di necessità secondo la Corte?
La Corte ha confermato che lo stato di necessità richiede la presenza di un pericolo caratterizzato da profili di immanenza (attualità), indilazionabilità (impossibilità di rimandare) e cogenza (forza costrittiva), elementi che nel caso di specie sono stati ritenuti del tutto assenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 861/24 Spina
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 385 co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo dì ricorso – attinenti all’ valutazione dello stato di necessità ex ar . 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termi generici, sono meramente ripropositive dì censure svolte nell’atto dì appello, né sì co con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argom lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità laddove ha rappresentato che “lo stato di necessità consiste nel pericolo di un nocumento caratterizzato da profili di immanenza, indilazionabilità e cogenza, del tutto assenti nella specie”;
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omes riconoscimento della causa dì non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri a giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024