Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere dichiarata un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, non limitarsi a una generica riproposizione di doglianze già respinte. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni dietro questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato ha basato la sua impugnazione su due principali motivi: la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, negate nel precedente grado di giudizio, e la contestazione della recidiva applicata dai giudici di merito.
Il Ricorso Inammissibile e i Motivi di Doglianza
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due fronti, entrambi però giudicati dalla Suprema Corte come inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. Vediamoli nel dettaglio:
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il primo motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio. L’imputato lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto tale motivo non solo generico, ma anche una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorso non si sia confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva negato le attenuanti in assenza di elementi positivi da valutare e alla luce dei precedenti penali dell’imputato.
La Contestazione sulla Recidiva
Il secondo motivo verteva sulla mancata esclusione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo come ‘generico e aspecifico’. La lettura della sentenza impugnata, secondo la Cassazione, dimostrava chiaramente la logicità e coerenza delle argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva puntualmente individuato i criteri per confermare la recidiva, desumendo dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ‘ragguardevole pericolosità’ concreta dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito che l’impugnazione deve costituire una critica specifica e argomentata alla decisione del giudice precedente. In questo caso, entrambi i motivi erano carenti sotto questo profilo. Erano stati formulati in modo generico, senza entrare nel merito delle ragioni, logiche e coerenti, esposte dalla Corte d’Appello. La difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate, senza indicare dove e perché la decisione di secondo grado fosse errata. Questa mancanza di confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata è la causa principale della declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio cardine del processo penale: per avere successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e deve ‘dialogare’ criticamente con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben motivati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, aspecifici e riproduttivi di censure già esaminate dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e corrette della sentenza impugnata.
Quali erano le ragioni per la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito non hanno rinvenuto elementi positivi da valutare a favore dell’imputato, tenendo anche conto dei suoi precedenti penali.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha confermato l’applicazione della recidiva basandosi sui numerosi e recenti precedenti penali dell’imputato, dai quali ha desunto un giudizio di concreta e ragguardevole pericolosità sociale. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 13421/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che generico e riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello, non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, che non ha rinvenuto elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti, anche alla luce dei precedenti penali dell’imputato (v. pag. 2);
Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch’esso generico e aspecifico, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta. La Corte d’Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare l’applicazione della recidiva contestata, ricavando dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto dell’imputato (v. pag. 1);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025