Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutte le strade portano a un nuovo esame del caso. A volte, la via dell’impugnazione si interrompe bruscamente con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Falso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di falso materiale commesso da privato, ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. In sostanza, gli veniva contestata la falsificazione di documenti relativi a un veicolo. Nonostante la condanna nei primi due gradi di giudizio, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima carta, presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi principali, con i quali la difesa cercava di scardinare la decisione della Corte d’Appello.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Censure e il ricorso inammissibile
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale. Sosteneva, tra le altre cose, che il veicolo in questione fosse utilizzato anche da altri familiari, tentando così di mettere in dubbio l’attribuzione esclusiva del reato a suo carico. Tuttavia, questa linea difensiva non era nuova: era già stata presentata e respinta dalla Corte d’Appello.
Secondo Motivo: La Richiesta di ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Il secondo argomento difensivo puntava sulla mancata applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, che prevede la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’. Secondo il ricorrente, il reato commesso era di lieve entità e, pertanto, non meritava una sanzione penale. Anche in questo caso, si trattava di una richiesta già valutata e rigettata nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei motivi presentati.
Riguardo al primo motivo, i Giudici hanno stabilito che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ delle censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripresentare le stesse argomentazioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata rende il motivo inammissibile.
Anche il secondo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’. La Corte ha evidenziato come il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis a causa del lungo periodo di tempo durante il quale il reato si era protratto. Un reato continuato nel tempo, secondo i giudici di merito, non può essere considerato di ‘particolare tenuità’. Inoltre, il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole che fosse stato trascurato dalla Corte territoriale, rendendo il suo motivo vago e astratto.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’esito di questo caso è netto: il ricorso inammissibile viene rigettato, e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione offre due importanti insegnamenti. Primo, un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), non sulla semplice riproposizione di argomenti di fatto già discussi. Secondo, per invocare con successo la ‘particolare tenuità del fatto’, è necessario non solo che il danno sia lieve, ma anche che il comportamento non sia prolungato nel tempo e che la richiesta sia supportata da elementi concreti, non da affermazioni generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati o una mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello (‘pedissequa reiterazione’), oppure manifestamente infondati e generici, in quanto non si confrontavano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No, la decisione chiarisce che la semplice riproposizione degli stessi motivi già dedotti e puntualmente respinti nel grado precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p. non è stata concessa perché i giudici di merito hanno ritenuto che il ‘lungo periodo di tempo durante il quale si è protratto il reato’ fosse incompatibile con il requisito della particolare tenuità. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito elementi specifici per contestare tale valutazione, rendendo il suo motivo generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14287 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 27/10/2022 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della penale responsabilità è versato in fatto risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, ( pag. 1 secondo cui dagli elementi raccolti traspare come la titolarità dell’auto rimane incontestata e che nonostante l’imputato abbia dedotto che essa era usata anche da altri familiari, non ha fornito alcuna concreta giustificazione a ragione dell’attribuibilità del reato ad altro familiare ).
-Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in ragione della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare pag. 2 laddove il Giudice di merito ritiene non applicabile il 131 bis cod. pen. in ragione del lungo periodo di tempo durante il quale si è protratto il reato); è altresì generico non indicando elementi favorevoli al ricorrente sul punto che siano stati eventualmente trascurati dalla Corte territoriale.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024