Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 settembre 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti dell’imputato condannato alla pena di giustizia per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate.
Con cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sulla mancanza, contraddittorietà ed ill della motivazione, la difesa dell’imputato lamenta la mancata concessione della circostanz attenuante del fatto di particolare tenuità, la mancata applicazione delle attenuanti generic prevalenza, la mancata esclusione della recidiva, l’entità dell’aumento della pena nonc l’eccessività della pena base.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici non consentiti.
4.1. In via preliminare occorre osservare come tutti i motivi proposti si prestino ad preliminare censura di aspecificità, essendo stato evocato vizio della motivazione perc carente, contraddittoria ed illogica (nemmeno manifestamente illogica, come pure sarebbe richiesto dalla legge) senza alcuna puntuale indicazione del parametro normativo di riferimen (la triade indicata dall’art.606 lett. e) c.p.p. è evocata promiscuamente e confusamente) e punto in cui la motivazione sarebbe effettivamente viziata, in contrasto con principi ermeneut consolidati (ex multis, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). In realtà, nel ricorso, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata s una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e nella mancata considerazione delle conclusioni proposte con i motivi di appello, proponendo una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunq attendibilità delle fonti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 1 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
4.2 Inoltre i motivi proposti sono meramente reiterativi dei motivi di appello, senza r confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello e pertanto generici (Sez. 6, n. 230 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710- 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Il ricorrente non si sforza formulare una critica specifica alla motivazione scadendo nella reiterazione fine a se ste (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
4.3 Ricorre, inoltre, nel caso in esame una c.d. doppia conforme. Ne consegue che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronunc di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 3 ‘M, 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01;Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME).
4.4 Ciò premesso, va aggiunto, in linea generale, che tutti gli aspetti evocati attengon valutazione di merito che, laddove congruamente motivate, in assenza di contraddizioni e di manifeste aporie logiche, sono inattaccabili in quanto non deducibili in questa sede.
Così è per l’attenuante del danno di particolare tenuità, in relazione alla quale la Cor correttamente evidenziato che non sono stati forniti dalla difesa parametri per la valutazi dell’esiguità (indicando il valore attribuibile allo specifico telefonino sottratto all’epoca che è rimasta ancorata ad astratte valutazioni. Sulla valutazione di equivalenza
aggravanti ed attenuanti, la Corte d’appello ha congruamente valutato che gli elementi posit indicati dalla difesa (in particolare l’ammissione degli addebiti, ritenuta dalla Corte mera utilitaristica e tardiva e pertanto non essenziale, data l’evidenza probatoria) non pote essere ulteriormente enfatizzati, a fronte della gravità dei precedenti: si tratta di esercizio della discrezionalità giudiziale che non può in questa sede essere contesta
Altrettando dicasi per la valutazione sulla sussistenza della recidiva, riconosciuta in base criterio di maggiore colpevolezza e pericolosità sulla scorta dei precedenti specifici e modalità del fatto (pg. 3 della sentenza impugnata). Infine, meramente ripetitivi e aspe sono i motivi inerenti alla entità della pena (pena base e aumento per la continuazione fronte di una congrua motivazione della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di co determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugn 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore del cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.