Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini della specificità richiesta nei motivi di impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e ripetitive. Questa ordinanza offre spunti fondamentali su come strutturare efficacemente un ricorso per evitare una declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro distinti motivi. Con questi, contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello sia sull’elemento oggettivo che su quello soggettivo del reato, chiedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto (come furto anziché ricettazione) e lamentava la mancata applicazione dell’attenuante per la particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, ritenendoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma convergenti verso un unico principio: la mancanza di specificità e di una critica pertinente alla decisione impugnata.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
I giudici hanno osservato che il primo e il terzo motivo di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questa pratica, definita “pedissequa reiterazione”, rende il ricorso non specifico. Un’impugnazione efficace, infatti, non deve limitarsi a ripetere le proprie tesi, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale contro le ragioni specifiche esposte nella sentenza che si contesta.
L’Introduzione di Nuove Questioni
Il secondo motivo, con cui si chiedeva di riqualificare il reato da ricettazione a furto, è stato giudicato inammissibile perché sollevava una questione non dedotta nei motivi d’appello. Il processo ha una struttura graduale e non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione temi che dovevano essere discussi nei gradi di merito, salvo casi eccezionali qui non ricorrenti.
La Genericità del Motivo sull’Attenuante
Anche il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante del fatto di particolare tenuità (prevista dall’art. 648, comma 4, c.p.), è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva già motivato il rigetto di tale richiesta basandosi sul valore economico non trascurabile degli assegni oggetto della ricettazione. Il ricorso si limitava a riproporre la richiesta senza contestare specificamente tale valutazione, risultando quindi privo della necessaria correlazione con la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sul principio sancito dall’art. 591 c.p.p., secondo cui l’impugnazione è inammissibile quando mancano i requisiti di legge, tra cui la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile è tale quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre doglianze generiche o argomenti già esaminati e motivatamente respinti. In questo caso, i motivi erano solo apparenti, poiché non assolvevano alla funzione di critica puntuale, ma si risolvevano in una sterile ripetizione o nella proposizione di questioni nuove non ammissibili in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica legale: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomenti già discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio, oppure se sollevano questioni nuove che non erano state oggetto dei motivi d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare diversamente i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre questioni di fatto già decise rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un motivo di ricorso non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello?
Se un motivo di ricorso non si confronta direttamente con le ragioni esposte nella decisione impugnata, ma le ignora o le ripropone genericamente, viene considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile. Manca la necessaria correlazione tra la critica e la decisione criticata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
CONSIDERATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,.
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione rispettivamente in punto di elemento oggettivo e di elemento soggettivo del reato, sono indeducibili perc:hé fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 5-6 dell’impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata qualificazione della fattispecie nei termini di cui all’art. 6:24 cod.pen. non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della fattispecie attenuata ex art. 648 comma 4 cod.pen, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo il giudice di appello indicato come ostativo il valore economico degli assegni;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere COGNOME ensore
Il Pre ente )l