Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni specifiche. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi d’impugnazione formulati in modo generico o che si limitano a ripetere questioni già affrontate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sollevando due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la sussistenza stessa degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Perché i Motivi Erano Generici?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni sviluppate fossero, oltre che generiche, una mera riproduzione di censure già esaminate e rigettate dal giudice d’appello. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata giudicata logica e priva di vizi. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice precedente.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata per negare l’applicazione di tale beneficio. La decisione di secondo grado si basava non solo sulla gravità oggettiva e sulla non episodicità della condotta, ma anche sui precedenti penali a carico dell’imputato. Riproporre la stessa richiesta in Cassazione senza contestare specificamente le ragioni di tale diniego si è rivelata una strategia processuale inefficace.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare i fatti. Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato che il primo motivo, sulla mancanza degli elementi del reato, non si confrontava con le pagine 2-3 della sentenza d’appello, dove la Corte territoriale aveva esposto il suo ragionamento in modo consequenziale. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto implica un giudizio di merito che, se logicamente motivato come nel caso di specie (facendo riferimento a gravità, non episodicità e precedenti penali), non è sindacabile in sede di legittimità, soprattutto se il ricorrente si limita a riproporre le medesime censure.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi sui vizi specifici della sentenza impugnata e non limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già disattesi. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione evidenzia la necessità di un’analisi critica e approfondita della sentenza d’appello come presupposto indispensabile per un’impugnazione efficace davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando sviluppa motivi generici, riproduttivi di censure già valutate e respinte dal giudice di merito, e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Cassazione ha ritenuto inammissibile questo motivo perché si limitava a riproporre le stesse censure già avanzate in appello. La Corte territoriale aveva già motivato il diniego basandosi sulla gravità obiettiva, la non episodicità dei fatti e i precedenti penali del ricorrente, e tale valutazione, essendo logicamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 39307NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’ar cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancan dell’elemento oggettivo e soggettivo non si confronta con la motivazione consequenziale e priva di fratture logiche fornita dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2-3 della impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di n punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto riprop le medesime censure avanzate in appello, a fronte delle quali la Corte territoriale valorizzato, oltre alla gravità obiettiva e alla non episodicità dei fatti contestat precedenti penali di cui il ricorrente risulta gravato (si veda in particolare pag. 3 della s impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024