Ricorso inammissibile: quando le censure sono generiche e ripetitive
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per poter essere esaminato nel merito, un ricorso deve presentare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In caso contrario, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 del codice penale. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena in senso più favorevole, confermava la sua responsabilità penale. Contro questa sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo alla conclusione che nessuno dei due potesse superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: Genericità sulla Sussistenza del Reato
Il primo motivo di ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato come tali censure fossero, oltre che generiche, una mera riproduzione di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito aveva infatti fornito una motivazione logica e corretta, basata sul compendio probatorio raccolto, per affermare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. Riproporre le stesse questioni senza nuovi e specifici argomenti rende il motivo di ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Eccessività della Pena e Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Il secondo motivo lamentava l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti, facendo riferimento ai precedenti a carico della ricorrente e al suo comportamento processuale. Inoltre, la pena, già rideterminata in senso più favorevole, era stata considerata congrua alla gravità del fatto. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo anche questo motivo non accoglibile.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda sulla funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Motivi di ricorso che si limitano a riproporre le stesse difese, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, o che criticano valutazioni di merito adeguatamente motivate, sono destinati all’inammissibilità. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito risposte complete e giuridicamente corrette a tutte le questioni sollevate, rendendo il ricorso un tentativo superfluo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta formulazione dei motivi, che devono essere specifici e criticare puntualmente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, o manifestamente infondati, senza quindi presentare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Perché alla ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche fornendo una motivazione valida, basata sui precedenti a carico della ricorrente e sul suo comportamento processuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto presupposto risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come, dal compendio probatorio raccolto, emerga la sussistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto dei criteri adottati al fine di escludere il beneficio (in particolare, i precedenti a carico della ricorrente e il comportamento processuale della stessa) e ha ritenuto la pena, così come rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025