Ricorso Inammissibile in Cassazione: Lezioni da un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. Questo articolo analizza la decisione e ne trae lezioni pratiche per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso: Evasione e Richieste dell’Imputato
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali:
1. La particolare tenuità del fatto: L’imputato sosteneva che il suo comportamento rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima gravità. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere questa causa di non punibilità.
2. L’eccessività della pena: In subordine, il ricorrente lamentava una pena troppo severa, frutto di un errato bilanciamento delle circostanze. In particolare, riteneva che le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle aggravanti, e non meramente equivalenti, con conseguente riduzione della sanzione.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre vecchie tesi.
Motivo n.1: La Genericità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Sul primo punto, la Corte ha rilevato che il motivo era ‘privo di specificità’. In pratica, il ricorrente si era limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazioni logiche e corrette, dalla Corte d’Appello. Non è stato aggiunto alcun nuovo elemento critico o profilo di illegittimità che potesse mettere in discussione la coerenza della decisione di secondo grado. Questo atteggiamento rende il motivo meramente riproduttivo e, di conseguenza, inammissibile.
Motivo n.2: La Mancata Critica sul Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo ha subito la stessa sorte. La Cassazione ha evidenziato come il ricorso fosse ‘generico’ e non si confrontasse ‘con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito’. La Corte d’Appello aveva spiegato nel dettaglio perché aveva optato per un giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quel ragionamento, ha proposto una doglianza astratta sull’eccessività della pena, senza demolire le fondamenta logiche della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è un monito sulla funzione del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non individua vizi specifici di questo tipo, ma si limita a lamentare un esito sgradito riproponendo le stesse difese, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che per contestare una valutazione del giudice di merito (come quella sulla gravità del fatto o sul bilanciamento delle circostanze), è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge, non semplicemente offrire una lettura alternativa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza insegna che la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche la capacità di formulare critiche mirate e pertinenti. Ripetere argomenti già disattesi senza evidenziare specifiche illogicità o errori di diritto della sentenza impugnata equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza non è specifica e puntuale, ma si limita a una lamentela astratta o a ripetere tesi difensive già esposte, senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35086/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui GLYPH art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riprodutti di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici ar dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3-4);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattam sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenz anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in par pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cii euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso il 29/01/2024