Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35342 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
N. NUMERO_DOCUMENTO Lombardi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli art 337 cod. pen. e 75, co. 2, d.l. 159/2011);
Esaminati i motivi di ricorso, nonché le conclusioni del difensore in data 23 settembre 2025 con cui insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen., risulta, oltre che generico, pr specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogic argomentazioni dei giudici di merito che hanno evidenziato i persistenti comportamenti violenti e molesti posti in essere dal ricorrente nei confront dei pubblici ufficiali (v. p. 4);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato di cui all’art. 75, co. 2, d.l. 159/2011 risulta riproduttivo di c già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da giudici di merito (v. p. 4);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., risulta, altresì, generico, oltre che privo dì specific 2 quanto la Corte si è già pronunciata adeguatamente sul punto nella parte in cui ha dato atto dell’abitualità della condotta e della gravità dell’offesa 4);
Rilevato che il quarto e quinto motivo di ricorso, concernenti la mancata disapplicazione della recidiva, nonché l’eccessività del trattament sanzioNOMErio, risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. p. 4 e 5);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025