Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali errori evitare e quali sono i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 343 del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza). La difesa dell’imputato ha tentato di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di gravame. L’obiettivo era quello di contestare sia la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta impostazione del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a un’ulteriore discussione del caso. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise che evidenziano i vizi del ricorso. I giudici hanno chiarito perché i motivi proposti non potessero essere accolti in sede di legittimità.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il primo e il terzo motivo del ricorso sono stati giudicati come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha specificato che i giudici precedenti avevano già fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti. Ripetere le stesse argomentazioni senza individuare un vizio di legittimità (cioè un errore nell’applicazione della legge) rende il ricorso inammissibile.
Il secondo motivo, invece, è stato considerato affetto da ‘genericità’. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma non ha indicato elementi concreti e positivi che i giudici di merito avrebbero ignorato. Una semplice lamentela, priva di un supporto fattuale specifico, non è sufficiente per contestare una decisione ben motivata.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Proporre motivi che, di fatto, chiedono alla Corte di riesaminare il merito della vicenda, come se fosse un nuovo processo d’appello, è un errore che conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano focalizzati su vizi di legittimità, come l’erronea applicazione di una norma di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte ripetitivi di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, e in parte troppo generici, non essendo consentito in sede di legittimità un riesame dei fatti.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che il ricorrente, nel lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha specificato quali elementi concreti e positivi i giudici di merito avrebbero trascurato. La doglianza è rimasta una mera affermazione non supportata da argomentazioni specifiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la ‘sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità dei motivi di gravame;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo replicano profili di cen adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazbne sia alla riscontrat sussistenza dei tratti costitutivi del reato di cui all’art 343 cp ascritto all’imputato, versante soggettivo, sia alla misura della pena irrogata, adeguatamente argomentata anche alla luce del modesto distacco dai minimi edittali, mentre il secondo motivo, non diversamente dal medesimo rilievo prospettato con l’appello, soffre di genericità perchè non vengono indicati g elementi di matrice positiva utili a sostenere il riconoscimento delle generiche, pretermessi giudici del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.