Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quali sono i paletti da rispettare, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche. L’ordinanza n. 4375/2024 analizza un caso emblematico di impugnazione basata su motivi generici e ripetitivi, offrendo spunti preziosi per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza (previsto dall’art. 372 del codice penale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare l’affermazione della sua responsabilità penale. Le sue argomentazioni, tuttavia, si concentravano sulla richiesta di una nuova e diversa lettura delle prove già valutate nei gradi di merito, proponendo una visione alternativa dei fatti.
Inoltre, il ricorrente sollevava, in modo molto generico, la questione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), un’eccezione che, peraltro, non era stata nemmeno avanzata durante l’udienza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che evidenziano gli errori commessi nell’impostazione del ricorso.
Ripetitività dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano semplicemente una riproposizione di argomenti già esaminati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Soprattutto, il ricorso tentava di sollecitare una “rivalutazione” o una “alternativa rilettura” delle prove.
Questo è un errore cruciale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rimettere in discussione i fatti. Il suo compito è il cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere di rivalutare le prove è un’attività estranea a questo tipo di controllo e rende il ricorso inammissibile.
Genericità del Motivo sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato non solo che la questione non era stata sollevata in appello, ma che era stata formulata in modo “del tutto generico”. Il ricorrente non aveva illustrato le ragioni specifiche per cui riteneva sussistenti i requisiti richiesti dalla norma (come l’esiguità del danno o del pericolo). Un motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, non può limitarsi a enunciare una richiesta senza argomentarla adeguatamente.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: impugnare una sentenza in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere insoddisfatti della decisione precedente; è necessario individuare vizi di legittimità specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione). Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche un aggravio di spese. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale, ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, per scoraggiare impugnazioni presentate senza un fondamento giuridico serio.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano una mera riproposizione di argomentazioni già respinte in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, un ulteriore motivo era stato formulato in modo del tutto generico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione delle fonti di prova, che è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4375  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e son meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non è stato prospettato neanche all’udienza di appello del 16 gennaio 2023 e, comunque, è stato articolato in modo del tutto generico, senza illustrare le ragioni della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma invocata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023