Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori è un diritto fondamentale, ma è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma può anche comportare conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame dimostra come la mera riproposizione di argomenti già valutati, senza una critica specifica e puntuale, sia destinata al fallimento.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base del suo appello erano diversi e miravano a smontare il giudizio di colpevolezza. In particolare, il ricorrente contestava:
1. La valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la solidità dei riscontri esterni.
2. La valutazione di inattendibilità delle sue stesse dichiarazioni.
3. La sussistenza di un’aggravante specifica legata al reato contestato.
In sostanza, la difesa tentava di ottenere una rivalutazione completa del merito della vicenda, mettendo in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che tutti i motivi presentati dal ricorrente non superavano la soglia minima richiesta per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La chiave di volta della decisione risiede in un concetto fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha osservato che tutti i punti sollevati dalla difesa non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno chiarito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive, sperando in un esito diverso. Al contrario, deve svolgere una funzione critica, ovvero deve attaccare in modo specifico e argomentato la logica e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi erano stati definiti “non specifici ma soltanto apparenti”, perché omettevano di assolvere a questa funzione critica.
Anche la contestazione sull’aggravante è stata giudicata inammissibile per la stessa ragione: si basava su argomenti già vagliati e disattesi dal giudice di appello con un percorso logico-argomentativo ritenuto immune da vizi.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, presentare un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo è un errore strategico che non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche una condanna economica. La decisione insegna che ogni impugnazione deve essere costruita come un dialogo critico con la sentenza precedente, evidenziandone specifici errori di diritto o vizi logici, e non come una semplice riproposizione di argomenti già sconfitti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando così non specifici.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’ o ‘apparenti’?
Significa che essi non svolgono la tipica funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice precedente, apparendo quindi come un tentativo di ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2179 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME nonché la memoria inviata per EMAIL,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità – in particolare in ordin valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri estern dichiarazioni- sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merit della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
considerato che analogamente reiterativo è il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, indicato a p. 4 della sent risultanze processuali attraverso le quali è possibile cogliere i profili di inatt dell’imputato;
considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata esclusio dell’aggravante di cui all’art. 628, primo comma, n. 1 cod.pen. è indeducibile in quan fondato su motivi già vagliati e disattesi dal giudice di appello con un percorso l argomentativo immune dai vizi lamentati dal ricorrente (si veda, in particolare pag. 5 sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
Il Consig iere Estenso
,Il Presidente