Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, attraverso la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo avviene quando i motivi presentati non rispettano i requisiti di legge, risultando generici o meramente ripetitivi. Analizziamo una recente decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per furto aggravato, spiegando perché il ricorso dell’imputato non ha superato il vaglio di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di furto aggravato, commesso in concorso con un soggetto minorenne. Non accettando la sentenza di condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: una critica generica all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Errata determinazione della pena: una contestazione sulla quantificazione della sanzione e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di un esame nel merito, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha spiegato in modo puntuale le ragioni della sua decisione. Innanzitutto, i motivi presentati sono stati giudicati privi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenere le richieste. In altre parole, l’imputato si è limitato a criticare la sentenza senza fornire argomentazioni giuridiche specifiche o evidenziare concreti errori commessi dai giudici di merito.
Inoltre, il ricorso è stato considerato riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo è un errore comune: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare le stesse questioni già decise, a meno che non si dimostri un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
Infine, riguardo al secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrio o basato su una motivazione manifestamente illogica, circostanze che in questo caso non sono state riscontrate.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnico e specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con le decisioni dei gradi precedenti. È necessario individuare precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza che si intende impugnare. In assenza di tali elementi, il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, privi di adeguato supporto giuridico e fattuale, e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena?
Sì, ma solo a condizioni molto precise. Si può contestare la determinazione della pena solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrio o si fonda su una motivazione manifestamente illogica, non essendo sufficiente un semplice disaccordo sulla sua entità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
da:
sul ricorso proposto
COGNOME nato a GELA il 03/01/1996
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta confermato la pronuncia resa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Gela nei confronti di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato in concorso con minore (per il quale si procede separatamente).
Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità; nonché con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili in quanto privi delle ragioni di diritt e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, quanto al secondo motivo, che, essendo trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso d specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamen illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pfsidnte