Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma l’accesso a questa fase è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non soddisfano i requisiti di specificità e pertinenza richiesti dalla legge. Analizziamo il caso per comprendere meglio quali sono le insidie da evitare.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’organo di legittimità per un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante le aspettative del ricorrente, la Suprema Corte ha interrotto bruscamente il percorso processuale, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione dei motivi di ricorso. Con tale pronuncia, la Corte ha di fatto confermato la sentenza di condanna e ha aggiunto ulteriori sanzioni a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni nella redazione dei ricorsi:
1. Motivi Meramente Riproduttivi: I giudici hanno rilevato che le censure presentate dal ricorrente non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). In sede di legittimità, non è sufficiente ripetere ciò che è già stato detto; è necessario, invece, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
2. Motivi Obiettivamente Generici: Il secondo punto critico è stata la genericità delle doglianze. Il ricorso non si confrontava in modo specifico e puntuale con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante ha mosso critiche astratte senza spiegare perché, nel caso concreto, il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone pezzo per pezzo la struttura logico-giuridica.
La combinazione di questi due difetti ha reso il ricorso inammissibile, poiché non ha permesso alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Le implicazioni pratiche sono significative. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve formulare motivi specifici, critici e pertinenti rispetto alla decisione appellata, evitando di riproporre sterilmente le medesime difese. La conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti giudiziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente ripetitivi di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, oggettivamente generici, in quanto non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’ordinanza specifica che la condanna era per il reato previsto dall’articolo 336 del codice penale, che punisce la violenza o la minaccia a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/09/1988
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9380/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod. p Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al tra sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché obiettivamente gener rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.