Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità da dare per scontata. Un ricorso inammissibile è una delle risposte più nette che si possano ricevere, sancendo la fine del percorso processuale con conseguenze anche economiche. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto chiaro per capire quali errori evitare e perché la specificità dei motivi è fondamentale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due principali argomentazioni: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e una critica alla ritenuta recidiva.
I Motivi del Ricorso: Tenuità del Fatto e Recidiva
Il ricorrente ha tentato di convincere la Suprema Corte che la sua condotta, pur illecita, fosse di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale. Allo stesso tempo, ha contestato la valutazione dei giudici di merito riguardo la sua recidiva, un fattore che aggrava la posizione dell’imputato e incide sulla determinazione della pena. Questi due punti costituivano il cuore della sua difesa davanti agli Ermellini.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due vizi procedurali dirimenti. In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza aggiungere nuovi elementi o profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘obiettivamente generico’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata non si confrontavano in modo puntuale e specifico con le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione efficace non può essere una lamentela generale, ma deve individuare con precisione il punto della decisione che si ritiene errato in diritto e spiegare il perché.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono un monito per chiunque intenda adire il giudice di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le proprie tesi fattuali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già vagliate o che non dialoga criticamente con la sentenza che intende demolire è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito. La decisione sottolinea che la genericità e la ripetitività sono vizi che rendono l’atto incapace di assolvere alla sua funzione, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso insegna che l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, specificità e un’attenta analisi critica della sentenza che si impugna. Proporre un ricorso senza questi requisiti si traduce in un’azione sterile che aggrava la posizione del condannato anziché migliorarla.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, erano formulati in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d’appello.
Quali erano gli argomenti principali del ricorrente?
Il ricorrente basava il suo ricorso su due punti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la contestazione della ritenuta recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il 13/05/1978
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9200/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibi per particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.