Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un appello alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una garanzia di revisione del processo. Un’ordinanza recente chiarisce le severe condizioni di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile non solo confermi la condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del Codice Penale), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: contestava il giudizio di responsabilità penale e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e di ricostruire diversamente i fatti che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la tenuità del fatto), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in via preliminare, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i limiti del suo potere di revisione.
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
In secondo luogo, le censure sono state ritenute obiettivamente generiche. Anziché criticare la sentenza impugnata per vizi di legge (come un’errata interpretazione di una norma o un difetto di motivazione), il ricorso mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con rigore tecnico e giuridico. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le proprie tesi. La declaratoria di un ricorso inammissibile comporta conseguenze significative: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata, evitando di presentare appelli generici o meramente dilatori che sono destinati al rigetto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito e, dall’altro, erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante si è limitato a ripresentare le stesse identiche argomentazioni già discusse e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/12/1981
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8319/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconosc della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.