Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che le censure siano specifiche, pertinenti e capaci di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di appello. In questa analisi, esamineremo un’ordinanza che ha respinto un ricorso per la sua manifesta genericità.
Il Caso in Analisi: Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
L’imputato basava il suo ricorso su tre principali doglianze, ciascuna delle quali è stata ritenuta dalla Suprema Corte priva dei requisiti minimi per poter essere esaminata nel merito.
La Censura sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni erano mere enunciazioni generiche, che si limitavano a riproporre censure già vagliate e respinte dalla Corte territoriale. Il ricorso non si misurava con l’apparato argomentativo della sentenza d’appello, che aveva sottolineato la presenza di tutti gli elementi del reato, incluso quello psicologico, e l’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.).
La Richiesta di Applicazione della “Particolare Tenuità del Fatto”
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato generico e riproduttivo di argomenti già disattesi. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso tale beneficio motivando che la condotta contestata era espressione di un “consolidato modus operandi” dell’imputato, un elemento che mal si concilia con la natura occasionale e tenue del fatto richiesta dalla norma.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena. La Cassazione ha ritenuto anche questa doglianza priva di specificità, poiché non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri che i giudici di merito avevano adottato per negare le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un quadro di censure così strutturato, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, individuare con precisione le criticità della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Nel caso di specie, tutte le doglianze sono state ritenute generiche perché non attaccavano il nucleo logico-giuridico della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito argomentazioni puntuali e coerenti per confermare la condanna, argomentazioni che il ricorrente ha ignorato, limitandosi a ripetere le proprie tesi difensive.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: la specificità è un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso. Limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza argomentare specificamente contro le motivazioni della sentenza, equivale a presentare un atto inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità. La conseguenza, come in questo caso, è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione confermata dalla Cassazione, che la condotta dell’imputato fosse espressione di un ‘consolidato modus operandi’, ovvero un comportamento abituale, e non un episodio isolato e di minima offensività come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOME COGNOME il 17/04/1987
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
m
n. 23628/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato d cui all’art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti d merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all’art. 393-bis cod. pen.;
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (là dove si sottolinea che la cond contestata è espressione di un consolidato modus operandi);
Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva d specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giu del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2024