Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è generica e ripetitiva
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Quando i motivi di impugnazione si limitano a ripetere argomenti già discussi o sono formulati in modo vago, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i criteri di ammissibilità che ogni avvocato deve attentamente considerare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale emessa nei confronti di un imputato. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Il ricorrente basava la sua impugnazione su quattro punti principali:
1. Giudizio di responsabilità: contestava la sua colpevolezza per il reato ascrittogli.
2. Mancata sospensione condizionale della pena: lamentava il diniego del beneficio della sospensione della pena.
3. Dosimetria della pena: criticava il modo in cui i giudici avevano calcolato l’entità della sanzione.
4. Mancato riconoscimento di una circostanza attenuante: si doleva della non applicazione della circostanza prevista dall’art. 114 del codice penale (contributo di minima importanza).
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione dei motivi presentati. In primo luogo, sono stati considerati ‘meramente reiterativi’, ovvero una semplice riproposizione di censure che erano già state adeguatamente analizzate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’, poiché non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza d’appello.
Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, dimostrando perché il ragionamento dei giudici di appello sarebbe errato. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello sia stata illogica o illegittima, rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile. In questo caso, i motivi del ricorrente non superavano questa soglia di specificità, trasformando l’appello in un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle funzioni della Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato. La superficialità o la genericità nella formulazione dei motivi non solo ne decreta l’insuccesso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione sottolinea la necessità di un’analisi critica e approfondita della sentenza di secondo grado, costruendo un ricorso che attacchi specificamente le argomentazioni giuridiche e logiche dei giudici, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di difese già valutate. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, un ricorso inammissibile con condanna alle spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti, da una parte, meramente ripetitivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIASCHENOME nato a NOTO il 05/02/1993
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21895/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblic Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato ri della sospensione condizionale della pena, alla dosimetria della pena, al mancato ricono della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili in quanto, da una parte, meramente reiterativi di c adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generici r motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (p ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ot ‘ -bre 2024.