Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e non limitarsi a ripetere argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questi principi, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e gli errori da evitare per non vederlo respinto prima ancora di essere esaminato nel merito.
I fatti del processo
Il caso nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, normativa che disciplina il controllo delle armi. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse censure contro la motivazione della sentenza d’appello.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi promuove un’impugnazione inammissibile.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che evidenziano i vizi del ricorso presentato.
Tentativo di rivalutazione dei fatti
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso tendeva a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o perizie), ma solo verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di convincere la Cassazione a interpretare i fatti diversamente è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Reiterazione dei motivi d’appello
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come le doglianze presentate fossero una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la sentenza impugnata, spiegando perché le motivazioni di quest’ultima siano errate. Ripetere semplicemente gli stessi argomenti già respinti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello, rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Genericità del motivo sull’attenuante
Infine, il ricorso è stato giudicato generico anche nella parte in cui si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Il ricorrente, a fronte di una motivazione logica della Corte d’Appello (che aveva considerato la gravità del fatto, incluso l’uso di un coltello), non ha indicato gli elementi concreti su cui si basava la sua censura. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, portando alla declaratoria di inammissibilità anche su questo punto.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione nel rispetto dei rigidi canoni formali e sostanziali imposti dalla legge. Non è una sede per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale, ma unicamente per denunciare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. La genericità, la ripetitività e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito sono trappole che conducono direttamente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di dover sostenere ulteriori costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni principali: 1) tendeva a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti; 2) era una mera ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, mancando quindi di specificità; 3) il motivo relativo alla mancata concessione di un’attenuante era generico e non indicava gli elementi specifici a supporto della censura, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/05/2002
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 4 d legge n. 110/1975, non è consentito poiché, da un lato, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplici le ragioni del suo convincimento; dall’altro, risulta fondato su doglianze che si risolvo nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che lo stesso motivo, nella parte in cui censura l’omessa applicazione al caso di specie dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzion con la sentenza n. 86 del 2024, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già sottoposti all’esame del giudice di appello e da quest’ultimo disattesi con motivazione congrua ed immune da illogicità, è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fron una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche al luce di quanto esplicitato in sentenza relazione all’uso di un coltello e, per esso, della grav del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.