Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove tutto può essere ridiscusso. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente i paletti procedurali, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre una lezione preziosa sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: Un Appello contro una Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di annullare la sentenza di condanna. L’obiettivo era contestare la sua responsabilità penale, la mancata concessione di ulteriori sconti di pena e l’eccessiva severità della sanzione inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali doglianze:
1. Primo Motivo: Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. L’imputato sosteneva che mancassero le prove della sua colpevolezza.
2. Secondo Motivo: Una violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
3. Terzo Motivo: Una lamentela circa l’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza.
Analisi dei Motivi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato ciascun motivo, spiegando dettagliatamente le ragioni della sua decisione, che si fondano su principi consolidati della procedura penale.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ricorda che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Ripetere le stesse tesi senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Carenza di Interesse
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la mancanza di interesse. L’imputato si lamentava della mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che tali attenuanti erano già state concesse in primo grado. Pertanto, la doglianza era priva di qualsiasi fondamento e interesse concreto, rendendola irricevibile.
Il Terzo Motivo: L’Eccessività della Pena non è Sindacabile
Infine, il terzo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso il caso, a meno che la motivazione sia totalmente assente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice aveva adeguatamente giustificato la sua decisione facendo riferimento agli elementi previsti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sulla base di principi procedurali consolidati. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già valutate e respinte nei gradi di merito. In secondo luogo, ogni motivo di ricorso deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale; lamentarsi di un beneficio già concesso (le attenuanti generiche) rende il motivo privo di senso. Infine, la quantificazione della pena è una prerogativa del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, salvo casi di vizi motivazionali gravi, che qui non sussistevano. La decisione si fonda quindi sulla necessità di preservare la funzione della Cassazione come giudice della legge, non dei fatti.
Le conclusioni
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza penale. Dimostra che un ricorso per Cassazione non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione del processo. È indispensabile che i motivi siano nuovi, specifici e giuridicamente pertinenti, altrimenti il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché un ricorso in Cassazione non può semplicemente ripetere le argomentazioni dell’appello?
Perché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Il ricorso deve quindi contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza precedente, evidenziando errori di diritto, e non essere una mera riproposizione di difese già respinte.
Posso contestare in Cassazione una pena che ritengo troppo alta?
Generalmente no. La determinazione della misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, non semplicemente perché si ritiene la pena severa.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/07/1971
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12394 /2025
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624, 625 n 1 e 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputato per carenza dell’elemento oggettivo del reato – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 de 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quando alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché aspecifico e non sorretto dal necessario interesse, in quanto le circostanze attenuant generiche erano state già concesse in primo grado;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quant all’eccessività della pena – non è consentito dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per l circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare p 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
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Il Presidente