Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge Motivi Generici e Ripetitivi
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è incondizionato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi presentati non rispettano i rigorosi criteri previsti dalla legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti e le condizioni del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione di secondo grado su diversi punti, tra cui l’offensività della condotta, il mancato riconoscimento dello stato di necessità, la valutazione sulla recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per il ricorrente.
Analisi dei Motivi: un Ricorso Inammissibile per Diverse Ragioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano i limiti del giudizio di legittimità. I motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate e, dall’altro, mancavano della specificità richiesta.
La Ripetitività delle Censure
Una parte significativa del ricorso si limitava a replicare profili di censura che erano già stati adeguatamente vagliati e respinti dai giudici di merito (primo e secondo grado). La Cassazione ha sottolineato che i giudici precedenti avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti per disattendere le doglianze difensive. Riproporre le stesse questioni in sede di legittimità, senza evidenziare vizi di legge nella sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, cosa non consentita dall’ordinamento.
La Genericità dei Motivi sulle Circostanze Attenuanti
Un altro punto cruciale riguardava il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche, concesse in appello, e la recidiva. La difesa si era limitata a contestare il giudizio di equivalenza, chiedendo che le attenuanti prevalessero, ma senza spiegare le ragioni specifiche per cui tale prevalenza sarebbe stata dovuta nel caso concreto. La Corte ha definito questi motivi ‘del tutto generici’, in quanto privi dell’indicazione degli elementi che avrebbero dovuto orientare la decisione in senso favorevole al ricorrente. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un’argomentazione così vaga.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è chiara: il ricorso è inammissibile perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi logici e giuridici, dei giudici di merito. La funzione della Cassazione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di rivedere nel dettaglio le prove e le circostanze del caso. Poiché il ricorso non ha evidenziato errori di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, è stato inevitabilmente respinto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, viene anche condannato a versare una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa decisione ribadisce l’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e focalizzati su reali vizi di legittimità, pena la loro irricevibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto riproponevano censure già adeguatamente respinte nei gradi di merito e presentavano argomentazioni del tutto generiche.
Quali argomenti specifici del ricorrente sono stati respinti come generici o ripetitivi?
Sono stati respinti gli argomenti relativi all’offensività della condotta, allo stato di necessità, alla recidiva, alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., e al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, poiché quest’ultimo mancava di ragioni specifiche a sostegno della richiesta prevalenza delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11300 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il 19/03/1991
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME .
(
crAc -1^AKP
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto per un verso, con riguardo alla offensività d al rivendicato stato di necessità, al giudizio caduto sulla recidiva e alla mancata dell’ad 131 bis rispetto all’evasione contestata, replicano profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, pun al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisit immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, riguardo al giudizio di ritenuta equ tra le generiche accordate in appello e la recidiva, sono del tutto generici perch precisare le ragioni che nel caso avrebbero dovuto portare alla rivendicata preva attenuanti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.