Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la rinuncia a precedenti argomentazioni possano portare a tale esito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Una contestazione sulla sua responsabilità penale, invocando anche la causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.).
2. Una lamentela sull’eccessività della pena inflitta, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sull’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando l’assenza dei presupposti minimi per poter procedere a un esame approfondito. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato chiaramente perché entrambi i motivi del ricorso non potessero essere accolti. L’analisi delle motivazioni è fondamentale per comprendere gli errori da evitare nella redazione di un ricorso.
Il Primo Motivo: La Rinuncia Preclude la Riproposizione
Il primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, è stato dichiarato inammissibile per una ragione procedurale dirimente: la difesa aveva già rinunciato a tale motivo nel corso del giudizio d’appello. La Cassazione ha sottolineato che non è possibile ‘ripescare’ un argomento a cui si è formalmente rinunciato in un grado precedente. Questo principio garantisce la serietà e la coerenza del processo, impedendo alle parti di cambiare strategia in modo arbitrario tra un grado di giudizio e l’altro.
Il Secondo Motivo: Genericità e Manifesta Infondatezza
Il secondo motivo, riguardante l’eccessività della pena, è stato bocciato per due ragioni distinte:
* Genericità: La doglianza è stata ritenuta troppo vaga e non sufficientemente specifica per consentire un controllo di legittimità da parte della Corte.
* Manifesta Infondatezza: Nella parte in cui il ricorso era più specifico (la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva), è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato l’articolo 99, comma 4, del codice penale, una norma che, in determinati casi di recidiva qualificata, impedisce al giudice di considerare le attenuanti generiche come prevalenti. L’argomentazione del ricorrente si scontrava quindi con un chiaro divieto di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, consentiti dalla legge e non precedentemente abbandonati. Presentare un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Oltre a confermare la condanna, comporta l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un tentativo da fare alla leggera, ma un rimedio straordinario che richiede basi giuridiche solide e un’argomentazione impeccabile dal punto di vista tecnico-procedurale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era stato oggetto di rinuncia nel precedente grado di appello, mentre il secondo motivo è stato ritenuto generico e, nella sua parte più specifica, manifestamente infondato alla luce di precise disposizioni di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione un motivo a cui si era rinunciato in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo di impugnazione a cui la parte ha espressamente rinunciato in un grado di giudizio precedente non può essere validamente riproposto davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione la responsabil dell’imputato per il reato di cui all’art 337 cp allo stesso ascritto facendo anche leva sulla rit configurabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cp, non tiene conto rinunzia ai motivi sul tema prospettata nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, con quale si denunzia l’eccessività della pena, oltre che generico, e manifestamente infondato nella parte in cui risulta dotato di una minima specificità ( la rivendicata prevalenza delle generi sulla recidiva, nel caso impedita dal tenore della aggravante, riconosciuta ai sensi del comma 4 dell’ad 99 cp)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 luglio 2025.