Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le ragioni che possono condurre a tale esito. La decisione in esame sottolinea l’importanza fondamentale della specificità dei motivi di impugnazione e chiarisce un importante principio legato all’istituto della continuazione e alla res iudicata. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere le implicazioni pratiche per chi si appresta a contestare una sentenza penale.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando diverse censure.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi sul Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su tre principali motivi di doglianza:
1. Mancato riconoscimento della non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta.
3. Errata dosimetria della pena: Si criticava il calcolo della pena, con particolare riferimento all’aumento applicato per la continuazione con un altro reato.
Nonostante le argomentazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse irricevibile, dichiarandolo inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando vizi che impediscono la disamina del caso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e la Res Iudicata
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e precise, che ruotano attorno a due pilastri del diritto processuale e penale: la specificità dei motivi e il rispetto della res iudicata (il ‘giudicato’).
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato come una semplice riproposizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dal giudice di merito. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse censure, ma deve individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Allo stesso modo, la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta ‘priva di specificità’, poiché non si confrontava puntualmente con i criteri che i giudici di merito avevano esposto nella loro decisione per negarle.
Il punto più interessante riguarda il terzo motivo, relativo all’aumento di pena per la continuazione. La Corte ha chiarito un principio fondamentale: quando un reato viene posto in continuazione con un altro per il quale è già intervenuta una sentenza irrevocabile, il giudice successivo ha un potere limitato. Può applicare solo l’aumento di pena previsto per la continuazione. Non può, invece, riconsiderare l’intera condotta antigiuridica del reo – inclusa quella già giudicata – per concedere le attenuanti generiche sul nuovo reato. Farlo significherebbe violare il principio della res iudicata, ovvero rimettere in discussione una vicenda già chiusa con una sentenza definitiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica forense: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi di merito. È necessario, invece, attaccare specificamente il ragionamento giuridico del giudice, evidenziandone le falle logiche o le violazioni di legge. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso inammissibile non solo porta a una conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato. La specificità e il confronto diretto con le motivazioni della decisione impugnata sono, dunque, requisiti imprescindibili per sperare in un esito favorevole dinanzi alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero si limitano a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
È possibile ottenere le attenuanti generiche per un reato posto in continuazione con un altro già giudicato con sentenza definitiva?
No. La Corte chiarisce che in caso di continuazione con un reato coperto da res iudicata (giudicato definitivo), il giudice può solo applicare l’aumento di pena previsto. Non può rivalutare la condotta complessiva, inclusa quella già giudicata, per concedere le attenuanti generiche, poiché ciò violerebbe il principio del giudicato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo di lamentela non dialoga con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, si limita a esporre una critica generica, senza spiegare dove e perché la decisione sarebbe errata dal punto di vista giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 398/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito;
Ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio – è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai del merito (v. in particolare pag. 2-3);
Ritenuto quanto al terzo motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzioNOMErio, che Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, anche con riguardo al (modesto) aumento per la continuazione, dovendosi peraltro ricordare che l’accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è interv condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell’aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l’esame dell’intera condotta antigiuridica del reo, ivi quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata (Sez. 3, Sentenza n. 897 del 29/11/2011, COGNOME, Rv. 251907);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024