Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta al Rigetto in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole formali molto precise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa non solo la fine del percorso giudiziario, ma anche ulteriori costi per il condannato. Analizziamo insieme un’ordinanza che chiarisce questo fondamentale principio processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi alla Suprema Corte per ottenere una revisione del suo caso.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali censure:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla possibile esistenza di cause di non punibilità.
2. Vizio di motivazione in relazione a un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto di reato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere queste doglianze. I giudici hanno ritenuto i motivi “assolutamente generici per indeterminatezza”, in quanto non rispettavano i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In pratica, il ricorso si limitava a enunciare i presunti errori senza articolarli in modo specifico e dettagliato, non consentendo alla Corte di comprendere quali fossero le effettive critiche mosse alla sentenza impugnata.
L’Ordinanza e il Principio del ricorso inammissibile
Di fronte a un atto così formulato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali. La logica è chiara: il giudice dell’impugnazione non può e non deve ‘indovinare’ o ‘ricostruire’ le ragioni dell’appellante. Il ricorso deve essere un atto autosufficiente, che mette il giudice nelle condizioni di esercitare il proprio sindacato in modo mirato e preciso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda interamente sulla violazione dell’art. 581 c.p.p. La norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Nel caso di specie, i motivi erano formulati in modo talmente astratto da non indicare “minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata”. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, un ricorso generico non è in grado di scalfire la decisione precedente né di attivare validamente il giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che un ricorso così strutturato impedisce al giudice di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto penale: la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, è un’attività che richiede massima precisione e rigore tecnico. Non basta lamentare un’ingiustizia; è indispensabile argomentare in modo specifico, puntuale e dettagliato, confrontandosi criticamente con la motivazione del provvedimento che si intende impugnare. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza funge da monito: la genericità e la superficialità nella stesura degli atti processuali rappresentano un ostacolo insormontabile che preclude l’accesso alla giustizia.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti assolutamente generici e indeterminati, in violazione dei requisiti di specificità prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso in Cassazione per essere considerato valido?
Secondo l’ordinanza, un ricorso deve indicare in modo specifico e non generico gli elementi che costituiscono la base della censura formulata, permettendo così al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 18/12/1996
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 112 n.4, cod. pen. ;
Ritenuto che i motivi di ricorso – che lamentano rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 12 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatori erronea qualificazione giuridica del fatto – sono assolutamente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente