Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Nel processo penale, l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico. È necessario presentare un ricorso fondato su motivi specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza contro la sentenza di secondo grado.
Analisi dei motivi del ricorso: perché è stato giudicato inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
La reiterazione dei motivi di appello
Il primo motivo di ricorso contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Corte ha rilevato come tale motivo fosse meramente reiterativo di censure già presentate e analizzate dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi, spiegando dettagliatamente le ragioni del loro convincimento sulla base delle prove raccolte. Riproporre le stesse argomentazioni senza introdurre nuovi profili di illegittimità rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
La genericità delle censure
Il secondo motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Anche in questo caso, la Cassazione ha bollato il motivo come generico. Il ricorrente si era limitato a formulare affermazioni generali, senza instaurare un nesso critico e puntuale con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Un ricorso efficace non può limitarsi a denunciare un errore, ma deve dimostrare, attraverso un’analisi specifica, in che modo la motivazione della sentenza impugnata sia errata o illogica.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato i suoi consolidati principi giurisprudenziali. Ha sottolineato che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Questo requisito è essenziale per consentire al giudice di legittimità di comprendere le censure mosse ed esercitare il proprio sindacato. In assenza di tale specificità, il ricorso si trasforma in una richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La genericità e la mera ripetizione di argomenti già vagliati rendono l’impugnazione uno strumento sterile.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La vicenda ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la redazione del ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è indispensabile articolare censure specifiche che evidenzino vizi di legittimità, e non semplici doglianze sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici e generici. Il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già trattati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo non presentava una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non enuncia e argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata, impedendo al giudice di legittimità di individuare le censure e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17271 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIET. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto rapina);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) così da consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
‘