Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola fine viene posta dalla Corte di Cassazione, ma non sempre attraverso un esame approfondito della vicenda. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo per ragioni procedurali o per la palese inconsistenza dei motivi presentati. Vediamo perché, in questo caso, le argomentazioni della difesa non hanno superato il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi. Il primo contestava la valutazione della recidiva, ritenuta ingiustificata. Il secondo sollevava una questione legata alla prescrizione di due capi d’imputazione. Il terzo, infine, lamentava un presunto errore nel calcolo della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende. Ma quali sono state le ragioni dietro una pronuncia così netta?
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato e smontato ciascuno dei motivi proposti, evidenziandone le debolezze intrinseche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il Motivo sulla Recidiva: Generico e non Specifico
La prima doglianza, relativa alla recidiva, è stata qualificata come ‘generica’. La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano fondato il loro giudizio di maggiore pericolosità su ‘numerosi precedenti penali, anche specifici’. Il ricorso, invece, non si era confrontato puntualmente con questa valutazione, limitandosi a una contestazione astratta. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in modo specifico perché quei precedenti non fossero indicativi di una maggiore pericolosità sociale.
La Questione della Prescrizione: Manifestamente Infondata
Il secondo motivo, riguardante la prescrizione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La difesa sosteneva che la prescrizione dovesse operare per alcuni reati perché la recidiva era stata applicata solo a un altro capo di imputazione. Tuttavia, la Corte ha osservato che questa limitazione non trovava alcun riscontro nel capo di imputazione formale. L’argomento era quindi basato su un presupposto errato, rendendolo palesemente privo di fondamento.
L’Errore di Calcolo: Un Motivo Reiterativo
Infine, anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte lo ha definito ‘reiterativo’, ovvero una semplice riproposizione di una questione già correttamente valutata e risolta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito che non si trattava di un errore di calcolo sostanziale, ma di un ‘mero errore materiale’ nella descrizione del calcolo della pena. La pena finale di 10 mesi, infatti, era stata indicata correttamente sia nel dispositivo che nella motivazione della sentenza di primo grado, dimostrando la natura puramente formale della svista.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito. Per essere ammessi al giudizio di legittimità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non manifestamente infondati o ripetitivi. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva rigorosa e ben argomentata, capace di superare il severo filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un motivo di ricorso sulla recidiva viene considerato ‘generico’?
Un motivo sulla recidiva è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni della corte di merito, che nel caso di specie aveva basato il suo giudizio su numerosi e specifici precedenti penali per affermare la maggiore pericolosità del soggetto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Perché un errore materiale nel calcolo della pena non ha portato all’accoglimento del ricorso?
Perché la Corte d’Appello aveva già correttamente valutato la questione, chiarendo che si trattava di un semplice errore materiale nella descrizione del calcolo e non nella determinazione della pena finale (10 mesi), la quale era stata indicata in modo coerente sia nel dispositivo che nella motivazione della sentenza di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici,a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commessi();
ritenuto che il secondo motivo sulla prescrizione dei reati sub capi A) e B) è manifestamente infondato.poiché la limitazione della recidiva al solo reato di cui al capo C) non trova riscontro nell’imputazione;
ritenuto che anche il terzo motivo è reiterativo di una doglianza già correttamente valutata dalla Corte di appello fche ha escluso l’errore di calcolo, trattandosi di un mero errore materiale riferito unicamente alla descrizione del calcolo della pena, considerato che la stessa pena (10 mesi) è stata indicata tanto nel dispositivo che nella motivazione della sentenza di primo grado;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
(44? Il Con . liere estensore
Il Presidente