Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Reiterativi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, la capacità di formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una condanna per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ma le lezioni che se ne traggono hanno una valenza generale.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava essenzialmente su due motivi principali, ritenendo che la corte territoriale avesse errato nella sua valutazione.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente lamentava due distinti vizi della sentenza di secondo grado. Vediamo nel dettaglio come la Corte di Cassazione li ha analizzati e perché ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
Il primo motivo criticava il presunto mancato confronto da parte dei giudici d’appello con le specifiche doglianze formulate nell’atto di gravame. La Cassazione, tuttavia, ha liquidato questa censura come un motivo non consentito. Esso, infatti, non faceva altro che riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate dalla Corte d’Appello, configurandosi quindi come un motivo puramente reiterativo.
Il secondo motivo, anch’esso giudicato infondato, riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione congrua e logica per escludere tale scriminante, basandosi su un elemento chiave: l’intensità dell’offesa.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati in materia di impugnazioni. In primo luogo, viene ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato un onere preciso a carico del ricorrente che lamenta un’omessa valutazione: non è sufficiente denunciare il silenzio del giudice, ma è necessario specificare il contenuto dell’argomento trascurato e, soprattutto, dimostrarne la decisività. In altre parole, bisogna spiegare perché, se quel punto fosse stato considerato, la decisione sarebbe potuta essere diversa. In assenza di tale specificazione, il motivo risulta generico e, di conseguenza, inammissibile.
Sul secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è una questione di merito che, se supportata da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica (come nel caso di specie, dove si è fatto riferimento all’intensità dell’offesa), non è sindacabile in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non può pretendere una nuova valutazione dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico, non meramente ripetitivo di argomentazioni già respinte e deve individuare vizi di legittimità concreti nella sentenza impugnata. La presentazione di un ricorso generico o manifestamente infondato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti (motivi reiterativi), oppure sono manifestamente infondati, cioè privi di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Cosa deve fare chi ricorre se lamenta un’omessa valutazione da parte del giudice d’appello?
Il ricorrente ha l’onere di specificare il contenuto preciso del motivo che assume non sia stato valutato e deve dimostrare la sua decisività, ovvero spiegare come la sua considerazione avrebbe potuto portare a una decisione diversa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un’impugnazione con colpa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5243  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n, 159 del 2011, e deduce, due motivi;
ritenuto che il primo motivo, con il quale lamenta il mancato confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi, è motivo non consentito siccome reiterativo di pedissequo motivo di appello adeguatamente vagliato dalla corte territoriale;
ritenuto il motivo altresì manifestamente infondato per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853);
considerato che del pari reiterativo e, comunque, manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale anche su tale questione motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto la sua esclusione, facendo corretto riferimento alla intensità dell’offesa, come adeguatamente motivato a p. 5 della sentenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore