Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte in appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso per capire perché la genericità e la reiterazione dei motivi sono errori fatali nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, decide di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati riguardavano diversi aspetti della sentenza impugnata:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. La contestazione sulla valutazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio complessivo.
L’appellante sperava in una riconsiderazione di questi punti da parte della Suprema Corte per ottenere un trattamento più favorevole.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati in blocco, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura procedurale e l’altro di merito.
Una Questione Nuova e Tardiva
Il primo motivo, riguardante la particolare tenuità del fatto, è stato considerato inammissibile non solo per manifesta infondatezza, ma soprattutto perché non era mai stato sollevato nei motivi d’appello. La Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è la sede per introdurre questioni nuove. Le doglianze devono seguire un percorso graduale attraverso i vari gradi di giudizio.
Motivi Generici e Ripetitivi
Tutti gli altri motivi (attenuanti, recidiva, sanzione) sono stati giudicati generici e meramente reiterativi. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione congrua e logicamente coerente per giustificare le loro scelte, e il ricorso non individuava vizi logici o giuridici specifici in tale ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione chiarisce il proprio ruolo: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza evidenziare un errore specifico (un “vizio logico”) nel ragionamento della sentenza impugnata, non offre alla Corte materiale valido su cui deliberare. Di conseguenza, tale approccio conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il giudice dispone il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, e non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici, meramente ripetitivi di quelli già respinti in appello con motivazione congrua, oppure se vengono sollevate per la prima volta questioni che dovevano essere presentate nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Se un motivo, come la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non viene dedotto nei motivi di appello, non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione e viene considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7640 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 07/08/1995
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente COGNOME NOME riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre a non essere stato dedotto nei motivi di appello (cfr. Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782);
ritenuto che le altre questioni dedotte in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell’attenuante dell’art. 62 comma 1, n.3 c.p., nonché in punto di recidiva e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano generiche perché reiterative dei motivi di appello, già vagliati con motivazione congrua, le cui argomentazioni non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Il Consigl’ estensore
Così deciso il 20 gennaio 2025