Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve rispettare requisiti ben precisi per essere esaminato nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile, soprattutto se i motivi sono generici o semplici ripetizioni di argomentazioni già respinte. La vicenda analizzata riguarda un caso di riciclaggio e offre spunti fondamentali sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione.
Il Caso: Dal Riciclaggio alla Richiesta di Riqualificazione
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale, in relazione a un’autovettura di provenienza illecita. La difesa, non accettando la condanna, proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
In primo luogo, si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nel più lieve reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.) anziché in quello di riciclaggio. In secondo luogo, si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante speciale prevista per il riciclaggio di particolare tenuità. Infine, si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano di essere approfonditi. Un ricorso inammissibile è, in parole semplici, un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene quindi discusso nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati, ritenendoli non idonei a provocare una revisione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le ragioni della decisione sono state chiaramente esposte nell’ordinanza e si concentrano sulla struttura stessa dei motivi di ricorso.
Genericità e Aspecificità del Primo Motivo
Il primo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato giudicato ‘generico ed aspecifico’. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ampia e argomentata, priva di illogicità, per giustificare la condanna per riciclaggio. Il ricorso, invece, non si è confrontato efficacemente con tali argomentazioni, omettendo un’analisi critica e limitandosi a riproporre una tesi alternativa. Per la Cassazione, non è sufficiente presentare una diversa ricostruzione dei fatti; è necessario dimostrare in modo puntuale i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice precedente.
Reiterazione dei Motivi sulle Attenuanti
Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati inammissibili perché ‘meramente reiterativi’ di doglianze già dedotte e respinte in appello. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e giuridicamente corretto perché le attenuanti non potessero essere concesse: quella speciale per la gravità del reato presupposto e quelle generiche per la gravità del fatto e i precedenti penali specifici dell’imputato. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione, senza introdurre nuove critiche specifiche alla motivazione d’appello, equivale a chiedere un riesame del merito, che è precluso in sede di legittimità. La giurisprudenza citata dalla Corte (Cass. n. 27816/2019 e n. 44882/2014) conferma che questa prassi processuale porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere efficace, un ricorso deve essere specifico, pertinente e critico nei confronti della decisione impugnata. Evitare la genericità e la semplice ripetizione di argomenti già sconfitti è il primo passo per superare il vaglio di ammissibilità e avere una concreta possibilità di successo.
Perché un motivo di ricorso viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è ritenuto generico quando non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una tesi alternativa senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati e respinti in appello?
No, la mera reiterazione di doglianze già dedotte e puntualmente respinte in appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla motivazione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile.
Per quale ragione sono state negate le circostanze attenuanti nel caso specifico?
L’attenuante speciale del riciclaggio è stata esclusa a causa della gravità del reato presupposto, che superava i limiti edittali previsti. Le attenuanti generiche sono state negate per la gravità del fatto e per i precedenti penali specifici del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 758 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 758 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLA SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., piuttosto che per il reato cui all’art. 712, cod. pen., è generico ed aspecifico in mancanza di qualsiasi effettivo confronto con l’ampia ed argomentata motivazione della Corte di appello, del tutto priva di aporie o manifesta illogicità, assolutamente non omessa, ricostruendo in modo specifico la condotta ascritta sulla base di una serie di elementi obiettivi emersi in giudizio, ritenuti integrativi dell’elemento oggettivo soggettivo del delitto ascritto, in rapporto di evidente incompatibilità logico giuridica con la richiesta riqualificazione ai sensi dell’art.3.12 cod. pen.;
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi lamentati sulla base delle doglianze proposte (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, sulla base delle quali il giudice di merito ha coerentemente ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita dell’autovettura oggetto di riciclaggio);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione, rispettivamente, dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., e delle attenuanti di cui all’art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridicamente corrette (pag. 4-5 della sentenza impugnata, in cui l’ipotesi attenuata del riciclaggio viene correttamente esclusa sulla base della gravità del reato presupposto, in ragione della quale la pena applicabile risulta superiore al limite edittale richiesto dall circostanza, e le circostanze attenuanti vengono invece ritenute inapplicabili per la gravità del fatto e per i precedenti specifici da cui risulta gravato il ricorrente rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.