Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non sono altro che una ripetizione di quelli già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Questo provvedimento ci permette di approfondire i limiti del sindacato di legittimità e i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza erano principalmente due: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e il diniego delle pene sostitutive alla detenzione.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare i suoi precedenti penali, basando la decisione su un precedente asseritamente inesistente. Tuttavia, la sua argomentazione è stata ritenuta debole, poiché non spiegava in che modo questo singolo presunto errore potesse invalidare la valutazione complessiva della Corte, che aveva comunque evidenziato la presenza di circa sei precedenti specifici.
La Decisione della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando la decisione impugnata. La motivazione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso.
Primo Motivo: La Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
La Corte ha stabilito che il primo motivo era una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate in appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni senza una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere non assolve la funzione tipica del ricorso, che è quella di contestare specificamente i punti della decisione che si ritengono errati. Di conseguenza, un motivo così formulato viene considerato non specifico e, quindi, apparente.
Secondo Motivo e il ricorso inammissibile: Le Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione, valorizzando il numero e la tipologia dei precedenti penali dell’imputato per formulare un giudizio prognostico sfavorevole. La Cassazione ha ricordato che, anche con le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 150/2022, la valutazione per la concessione di pene sostitutive è un potere discrezionale del giudice di merito. Se tale valutazione è basata sui criteri dell’art. 133 c.p. ed è adeguatamente motivata, essa sfugge al sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi. I motivi del ricorrente, risolvendosi in una differente ricostruzione dei fatti e in un diverso giudizio sull’attendibilità delle prove, tentavano di ottenere proprio quella rivalutazione che è preclusa alla Corte.
La Suprema Corte ha ribadito che non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento esterni. L’apparato argomentativo della Corte d’Appello è stato ritenuto solido e coerente, rendendo manifestamente infondata ogni denuncia di omessa motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Non è sufficiente esprimere dissenso rispetto alla decisione precedente; è necessario individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione. In assenza di una critica mirata, il ricorso si risolve in un tentativo inammissibile di rimettere in discussione il merito della causa. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino i limiti funzionali della Corte di Cassazione per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Perché la presenza di precedenti penali può impedire l’applicazione di benefici come la non punibilità o le pene sostitutive?
Perché i precedenti penali, soprattutto se specifici e numerosi, incidono negativamente sulla valutazione del comportamento del reo e sul giudizio prognostico circa la sua futura condotta. Essi possono indicare un’abitudine al crimine, escludendo la ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.), e giustificare un giudizio sfavorevole sulla possibilità che l’imputato si astenga dal commettere altri reati, presupposto per la concessione di pene sostitutive.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare una sentenza?
La Corte di Cassazione svolge un ‘sindacato di legittimità’, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o i fatti, ma deve limitarsi a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica, coerente e non contraddittoria per la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42663 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Vale rimarcare come il ricorrente si dolga della considerazione di un precedente asseritamente inesistente, senza tuttavia spiegare l’incidenza di tale preteso errore, visto che la Corte di appello ha rimarcato la presenza di circa sei precedenti anche specifici;
osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione non è consentito ed è manifestamente infondato a fronte di quanto affermato dal giudice di appello con corretti argomenti logici e giuridici a pag. 11 della sentenza impugnata (ove si richiamano il numero e la tipologia di precedenti penali gravanti sull’odierno ricorrente è stato valorizzato per ritenere insussistenti i presupposti richiesti per la sanzione sostitutiva, tra i quali anche un giudizio prognostico favorevole);
ribadito che “in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031);
considerato che la presenza di una puntuale motivazione su entrambi gli argomenti risalta la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione;
rilevato, altresì, che i motivi si risolvono in una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore