Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO. E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che tutti i tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione pos a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza, perché privi de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. poc. pen., in quanto non indica elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta; al tempo stesso sono indeducibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto ometto di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato;
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che contesta il deficit probatorio del f lucro, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 2 chiarisce come l’ingente quantità di merce rivenuta nel box oggetto di occupazione (contraffatta in violazione dell normativa sul diritto d’autore, v. capo A della imputazione) sia del tutto incompatibile qualsiasi utilizzo della stessa diverso dalla destinazione al commercio;
che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, che escluderebbe l’antigiuridicità condotta di occupazione abusiva contestata al capo B della imputazione, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 3 motiva come la scriminante dello stato di necessità determinato da emergenza abitativa non sia invocabile nel caso di specie;
che, in particolare, il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 4 illustra come tali attenuanti non siano concedibili, a causa delle concrete modalità dell’azione e della mancat di elementi favorevoli apprezzabili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.