Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29380 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza in data 28/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, ai sensi degli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/11/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 05/02/2024 del Tribunale di Piacenza, che lo aveva condannato per il delitto di furto aggravato contestato ai capi 1), 2 e per la ricettazione contestata al capo 4) (limitatamente al monopattino e all’I-Pod).
Deduce:
Travisamento di un fatto processuale.
La doglianza si rivolge alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che Ł stata respinta dalla corte di appello osservando che la difesa dell’imputato non aveva esposto le ragioni della necessità di escutere nuovamente i testi già sentiti.
Il ricorrente fa presente che, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello, tali ragioni erano state puntualmente indicate, per come emerge dal verbale dell’udienza del 27/02/2023 davanti al Tribunale di Piacenza, dove si rilevava il mutamento di tre giudici titolari e la mancata audizione da parte dei giudici titolari di nove testimoni su dieci e di nessuna delle persone offese in relazione al capo 4).
Vizio di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen..
Per come si evince dall’intitolazione, il ricorrente si duole dell’omessa motivazione circa la configurabilità dell’ipotesi di cui all’attuale 648, comma quarto, cod. pen., il cui riconoscimento era stato sollecitato nelle conclusioni dell’atto di appello, dove, in via subordinata, si chiedeva il minimo della pena e il riconoscimento dell’attenuante di che trattasi.
Sent. n. sez. 1092/2025 UP – 08/07/2025 R.G.N. 16097/2025
Motivazione Semplificata
Vizio di omessa motivazione in relazione alla questione relativa ai problemi psichici dell’imputato.
Anche in questo caso si denuncia l’omessa motivazione su uno specifico motivo di appello esibito in relazione ai profili psichici.
Vizio di omessa motivazione sulle deduzioni esposte con l’atto di appello in relazione al silenzio serbato dall’imputato e ritenuto dal giudicante, come elemento di prova della colpevolezza.
Così riassunti i motivi d’impugnazione, il ricorso Ł inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato.
La corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale osservando che la difesa dell’imputato, all’udienza del 27/02/2023, davanti al Tribunale, si era limitata a chiedere la rinnovazione dell’istruttoria, senza alcuna specificazione circa la rilevanza della nuova escussione di testimoni già sentiti.
In effetti, dall’esame degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione, risulta che all’udienza del 27/02/2023, davanti al Tribunale, in sede di conclusioni, la difesa dell’imputato chiedeva «l’escussione delle PO per il capo 4) ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.», senza alcuna ulteriore specificazione.
Risulta annotata a verbale, dunque, una generica richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., senza alcuna ulteriore specificazione.
Tanto rilevato, va osservato come una richiesta siffatta si risolva in una generica sollecitazione dei poteri officiosi che l’art. 507 cod. proc. pen. riconosce al giudice, il quale tuttavia- conserva pieno potere discrezionale quanto all’assoluta necessità dell’assunzione del mezzo di prova richiesto.
La norma si riferisce, peraltro, a nuovi mezzi di prova e non a mezzi di prova già assunti.
Tanto non preclude l’astratta possibilità di ripetere l’assunzione di mezzi di prova già acquisiti, ma, in tale ipotesi, Ł altresì necessario che la loro rinnovazione sia giustificata dalla emersione di elementi di novità, utili a non farli ritenere superflui.
Da ciò discende che la parte che richieda la rinnovazione di un mezzo istruttorio già assunto, ha l’onere di specificare le ragioni per cui la ripetizione (oltre che non vietata dalla legge) non sia superflua.
Specificazione che, nel caso in esame, Ł mancata, per come correttamente rilevato dalla Corte di appello.
Da ciò la manifesta infondatezza del motivo.
6.2. Il secondo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ il correlato motivo d’appello difettava del requisito della specificità.
Nell’atto di gravame, invero, si rinviene -sostanzialmente- un’apodittica affermazione circa la riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., in ragione dello scarso valore dei beni, senza che siano rinvenibili specifiche censure alla sentenza di primo grado.
Da qui discende l’inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento», (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021,
COGNOME, Rv. 281630 – 01).
Vale la pena osservare che la corte di appello, peraltro, ha preso in considerazione il valore dei beni, definendolo ‘apprezzabile’ (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), così escludendo implicitamente il requisito della particolare tenuità richiesto per la configurazione dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen..
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
6.3. Il ricorso Ł inammissibile anche in relazione ai restanti motivi, con i quali il ricorrente si duole della mancata considerazione di singoli profili sollecitati con l’atto di appello e, in particolare quelli relativi agli aspetti psichici riferibili all’imputato e alla loro ricaduta in punto di sussistenza del dolo e non della colpa, oltre che al significato da attribuire in punto di colpevolezza al silenzio da lui serbato.
Il motivo Ł manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha puntualmente affrontato (alle pagine 14 e ss. della sentenza impugnata) il tema della riconoscibilità dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione in capo all’imputato, così implicitamente escludendo ogni rilevanza, a tal fine, dei profili psichici evidenziati nell’atto di appello.
Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchØ tale valutazione risulti logicamente coerente.
A ciò si aggiunga che la corte di appello ha osservato che il dolo era comprovato anche dal silenzio serbato dall’imputato, che non ha spiegato quale fosse la provenienza dei beni, nØ ha allegato elementi utili a far ritenere la sua buona fede.
In tal senso, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME Rv. 268713).
6.3.1. A fronte di una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, il ricorrente, per un verso, reitera le medesime argomentazioni già valutate e respinte dalla corte di appello.
Da qui una doppia ragione di aspecificità, perchØ «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); perchØ «Ł inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01).
7. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME