Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei requisiti di ammissibilità di un ricorso davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivi generici o meramente ripetitivi. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, respingendo le sue doglianze per la mancanza di specificità e per il tentativo di ottenere un riesame dei fatti, compito che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo principalmente su due motivi. Il primo contestava la mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo, invece, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Analisi dei Motivi: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo alla stessa conclusione: l’inammissibilità.
Il Primo Motivo: la Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse considerato, ex officio, la possibilità di proscioglierlo per la particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 5922/2023), ha chiarito che, per sollevare tale questione in sede di legittimità, è necessario indicare con precisione i presupposti di fatto che renderebbero applicabile tale causa di non punibilità e dimostrare la decisività di tale lacuna motivazionale. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a delle affermazioni generiche, insufficienti a fronte di una condotta descritta in sentenza come connotata da “particolare scaltrezza”.
Il Secondo Motivo: la Genericità e Reiterazione
Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che non era altro che una riproposizione delle stesse lamentele già avanzate con i motivi d’appello. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione corretta, congrua e completa sia in punto di diritto che di fatto, con la quale il ricorrente non si era minimamente confrontato. Invece di contestare la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento del giudice d’appello, il ricorso si è limitato a ripetere argomenti già vagliati e respinti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti al provvedimento che contesta. Non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, né può chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. La Corte ha inoltre specificato che anche una memoria difensiva successiva non può sanare l’inammissibilità originaria del ricorso se non introduce argomentazioni nuove e decisive.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione di un ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. È essenziale abbandonare le argomentazioni già respinte e concentrarsi sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) del provvedimento. La mera riproposizione dei motivi d’appello porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e privi di specificità. In particolare, un motivo si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza, mentre l’altro motivo era basato su asserzioni generiche e non decisive.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso come farebbe un tribunale di primo grado o d’appello?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti del processo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui a artt. 477 e 482 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che s indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 d 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); che, nel caso in esame, non si evince con evidenza tale lacuna motivazionale, atteso che, a fronte di una condotta connotata da particolare scaltrezz il ricorrente si è limitato a delle generiche e non decisive asserzioni;
che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che la memoria dell’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell’originario ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore ente