Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARTENA il 14/09/1963
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui a artt. 477 e 482 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che s indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 d 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); che, nel caso in esame, non si evince con evidenza tale lacuna motivazionale, atteso che, a fronte di una condotta connotata da particolare scaltrezz il ricorrente si è limitato a delle generiche e non decisive asserzioni;
che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che la memoria dell’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell’originario ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore ente