Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Generici
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, non tutti i ricorsi sono destinati ad essere esaminati nel merito. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, viene respinto prima ancora che la Corte ne analizzi il contenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già discussi possano portare a questa drastica conclusione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di doglianza sono principalmente due:
1. La richiesta di nuove prove: L’imputato lamenta che la Corte d’Appello abbia ingiustamente respinto la sua richiesta di una perizia per accertare la non autenticità di alcuni documenti di immatricolazione di un veicolo.
2. L’eccessività della pena: A suo dire, la sanzione inflitta era sproporzionata e le circostanze attenuanti generiche erano state applicate in misura minima.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa scelta non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto?
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni dell’inammissibilità.
Primo Motivo: La Reiterazione di Richieste Probatorie
La Cassazione ha sottolineato che il primo motivo non era una vera e propria critica alla sentenza d’appello, ma una semplice e “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti nel precedente grado di giudizio. Il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della decisione che si impugna, non limitarsi a riproporre le stesse tesi.
Inoltre, i giudici hanno spiegato che la perizia richiesta sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione. Anche se i documenti fossero risultati falsi, il quadro probatorio a carico dell’imputato sarebbe rimasto solido, poiché altre prove dimostravano che era stato proprio lui a produrre tale documentazione per occultare la provenienza illecita del veicolo. Un ricorso che si fonda su una richiesta probatoria non decisiva è destinato a fallire.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e congrua per la pena inflitta, rendendo la contestazione del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico. Per avere successo, un ricorso deve:
* Essere specifico: Deve attaccare con argomenti giuridici precisi le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere vecchie tesi.
* Rispettare i limiti del giudizio di legittimità: Non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti o la congruità della pena, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia gravemente viziata.
* Dimostrare la decisività: Qualsiasi presunto errore processuale, come il rigetto di una prova, deve essere non solo dimostrato ma anche indicato come decisivo per l’esito del processo.
In sintesi, il ricorso in Cassazione è uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge, non una terza opportunità per discutere il merito di un caso.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non presenta motivi specifici di critica alla sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti, oppure quando contesta aspetti, come la valutazione dei fatti, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice d’appello?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. La sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione a sostegno della pena è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
Si può chiedere alla Corte di Cassazione di ammettere nuove prove che erano state respinte in appello?
No, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, ovvero l’ammissione di nuove prove, non può essere semplicemente riproposta in Cassazione se è già stata respinta in appello con una motivazione logica. Inoltre, il ricorso deve dimostrare che tale prova sarebbe stata decisiva per cambiare l’esito del processo, cosa che nel caso di specie non sussisteva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3972 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 10/03/1981
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto della richie rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., consentito perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva a) non risulta necessario ai fini del decidere l’esito dell’invocata perizia poiché, quand’anc accertasse la non autenticità dei documenti di immatricolazione del veicolo, la circostanza no sarebbe tale da scalfire il quadro probatorio a carico dell’imputato; b) dalla deposizione teste COGNOME risulta che la documentazione de quibus è stata prodotta dall’odierno ricorrente; c) la circostanza che a beneficiare dell’immatricolazione sia stato l’imputato non è priva di ril posto che non si comprende chi avrebbe avuto interesse a produrre una documentazione riconducibile al ricorrente, al fine di occultare la provenienza delittuosa del veicolo di cui il possesso;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena, nonc l’applicazione minima delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede d legittimità – ed è, altresì, manifestamente infondato – perché, secondo l’indirizzo consolid della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena ba rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto a pag. 5 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
~~ITATA
Il Presidente