Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni specifiche. Non è sufficiente ripetere le stesse difese utilizzate nei gradi precedenti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare proprio dalla mancanza di specificità e dalla mera riproposizione di motivi già esaminati. Il caso riguarda una condanna per il reato di commercio di prodotti contraffatti.
I Fatti del Caso: Condanna per Commercio di Prodotti Falsi
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero per aver introdotto e commercializzato prodotti con marchi contraffatti. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale dell’individuo.
Le Ragioni del Ricorso in Cassazione
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due argomenti:
1. Vizio di motivazione: Contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo), sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sua consapevolezza di vendere merce contraffatta.
2. Mancato riconoscimento di attenuanti: Lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come una serie di ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Cassazione ha sottolineato che l’imputato non ha formulato una critica argomentata contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre ‘pedissequamente’ gli stessi argomenti già presentati e respinti nel secondo grado di giudizio. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
La Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131 bis c.p. e alla pena, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione adeguata e congrua, facendo riferimento a elementi decisivi (contenuti nella sentenza impugnata) per escludere la particolare tenuità del fatto e per giustificare la pena inflitta, peraltro prossima ai minimi edittali.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza, richiamando diverse sentenze precedenti. Il ricorso per Cassazione deve avere una funzione di critica mirata e specifica alla decisione impugnata. Quando si limita a essere una mera riproduzione dei motivi d’appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito che li ha respinti, il ricorso perde la sua specificità e diventa ‘solo apparente’.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Corte ha ribadito che l’onere argomentativo del giudice è assolto quando la motivazione fa riferimento a elementi concreti e rilevanti che giustificano la decisione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere, rendendo la lamentela dell’imputato palesemente priva di fondamento.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione procedurale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non si adegua alle regole specifiche del giudizio di legittimità. Non si può utilizzare la Cassazione come un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione delle prove. È necessario, invece, individuare e contestare con precisione i vizi di legittimità della sentenza. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati e specifici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di legge, ad esempio quando si limita a ripetere gli stessi argomenti già presentati in appello senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando solleva questioni di fatto invece che di diritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera doglianza in punto di fatto’?
Significa che la contestazione non riguarda un errore di applicazione della legge (vizio di legittimità), ma un disaccordo con la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e logica della decisione.
La Corte di Cassazione può riconsiderare l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
La Corte può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è viziata da un errore di diritto o se la motivazione è totalmente assente o manifestamente illogica. Se, come in questo caso, la motivazione è ritenuta adeguata e congrua, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/05/1989
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. e un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che richiama plurimi precedenti specifici in relazione all’art.131 bis cod. pen. e la prossimità ai minimi edittali quanto alla determinazione della pena).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Presidà0
Il c igliere estensore
Così deciso il 4 dicembre 2024