Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Generici non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di impugnazione sono generici e non riescono a confrontarsi specificamente con la logica della sentenza impugnata. Questo caso, riguardante un reato di evasione, offre spunti importanti sulla necessità di formulare ricorsi precisi e tecnicamente fondati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva condannato un individuo per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni dell’Imputato
Nel suo ricorso, l’imputato contestava due aspetti principali della sentenza d’appello:
1. Il giudizio di responsabilità: Veniva messa in discussione la sua colpevolezza per il reato di evasione.
2. Il trattamento punitivo: Si lamentava la mancata esclusione della recidiva, un fattore che incide sull’entità della pena.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che la corte di merito avesse errato nella sua valutazione, sia nel ritenerlo colpevole sia nel determinare la pena in modo eccessivamente severo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze fossero ‘intrinsecamente generiche’, ovvero formulate in modo vago e non specifico, senza individuare precisi errori di diritto nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nella mancata confutazione della motivazione della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano costruito una motivazione solida, basata su elementi concreti:
* Comportamento Negativo Persistente: La sentenza impugnata aveva valorizzato il ‘persistente comportamento negativo dell’imputato’, dimostrando la sua insensibilità alle precedenti condanne.
* Bilanciamento Ragionato: La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche e comminato una condanna nel minimo edittale non in modo arbitrario, ma ‘sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità’, conformemente all’articolo 133 del codice penale.
Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso che si limita a contestare genericamente la decisione, senza smontarne punto per punto il ragionamento logico-giuridico, è destinato a fallire. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. In questo caso, la motivazione c’era ed era logica, mentre il ricorso non è riuscito a scalfirla.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza è un monito importante. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, deve essere altamente specifico e tecnico, attaccando i vizi di legittimità della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione) e non limitandosi a una generica riproposizione delle proprie tesi difensive. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’occasione è stata quantificata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti intrinsecamente generici e non si sono confrontati in modo specifico con la dettagliata motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la corte per negare le attenuanti generiche?
La corte ha considerato il persistente comportamento negativo dell’imputato, la sua insensibilità alle precedenti condanne e ha effettuato un ragionato bilanciamento tra la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti al giudizio di responsabilità e al trattamento punitivo, per omessa esclusione della recidiva, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell’imputato, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l’applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragioNOME bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 bbraio 2024
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Il Presidente