Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7819  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINAN2:A
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 che COGNOME NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 5 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo in data 11 febbraio 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione i relazione alla mancata assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 2 -3, punto 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha indicato specificatamente gl elementi del compendio probatorio posti a fondamento della statuizione di condanna), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare un preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di violazione di legge e motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all’ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (vedasi pagina 3, punto 2 della sentenza impugnata, in cui si dà atto che l’imputato risulta gravato di numerosissimi precedenti penali per reati contro i patrimonio, anche in tempi recenti, tali da far ritenere la condotta in contestazion sintomatica di una significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già ampiamente sperimentato dall’imputato, segno che le precedenti risposte punitive in nulla hanno operato in chiave dissuasiva) in punto ch conferma dell’applicazione all’imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Rv. 251690 e con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023 (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
che il terzo ed il quarto motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttame e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza a principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, I2v. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego dell attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa, con il riferimento a dati positivamente valorizzabili (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. FAI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il con ‘igli re estensore
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Il Presidente